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INPS – Circ. n. 57 del 22.06.2023 : Esonero contributivo totale per giovani under 36


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Con la circ. n. 57 del 22.06.2023 , l’ INPS fornisce istruzioni per l’applicazione dell’esonero contributivo totale per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore ai 36 anni di età, che non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro.  

esonero contributivo pari al 100 per cento della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, fruibile per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

La circolare fornisce indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla esonero contributivo, di cui all’art. 1, c. 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con un massimale annuo pari a 8.000 €

Vengono inoltre fornite precisazioni in merito all’analogo esonero di cui all’art. 1, c. 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), relativamente al secondo semestre 2022, tenuto conto della stretta continuità tra le due misure in esame e considerata la cessazione al 30 giugno 2022 degli effetti della disciplina del Temporary Framework collegato all’emergenza da Covid-19. A tal fine l’ Istituto precisa che il recupero delle mensilità arretrate da luglio 2022 a dicembre 2022 può essere effettuata esclusivamente con le denunce contributive di luglio , agosto, settembre e ottobre 2023. Il massimale esonerabile raggiunge in questa occasione i 6.000€. 

La circolare ricorda che la fruizione dell’esonero può essere riconosciuta solo ed esclusivamente per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che non siano mai stati assunti con tale fattispecie contrattuale con il medesimo o altro datore di lavoro. In forza di tale previsione l’ INPS specifica che : 

1. Il requisito dell’assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata. Infatti, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 103, della legge di Bilancio 2018, se il lavoratore, per il quale è stato già parzialmente fruito l’esonero in trattazione, viene riassunto, per il nuovo rapporto si può fruire dell’agevolazione per i mesi residui spettanti e ciò indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione.

2. con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, gli esoneri spettano anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza di tali rapporti di lavoro sia la medesima;

3. nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato, di cui all’articolo 1406 c.c., con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tale caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario;

4. analogamente, la fruizione degli esoneri è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’articolo 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;

5. nell’ipotesi in cui l’agevolazione venga revocata a causa del licenziamento del lavoratore entro i primi 9 mesi dall’assunzione il periodo fruito che l' INPS dovrà recuperare deve essere comunque computato nel calcolo del periodo residuo spettante al medesimo o altro datore di lavoro.

6. Nell'ipotesi di cessazione anticipata e successiva riassunzione da parte del medesimo o latro datore di lavoro, il periodo residuo incentivato ai sensi dell'art. 1, c. 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ( cd. Legge di Bilancio 2023 ) può essere riconosciuto solo se la riassunzione avviene entro il 31 dicembre 2023 . Laddove il rapporto venga re-instaurato in data successiva, nell'eventuale periodo residuo verrà riconosciuto l'esonero originariamente previsto dalla L. 205/2017, pari al 50% dei contributi ( in luogo del 100% previsto per il 2023 ), nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua.

Per quanto concerne gli aspetti generali, possono beneficiare dell’incentivo i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Sono escluse dall’ambito di applicazione dell’esonero le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico oltre alle imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea. 

L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (500 euro mensili) per le assunzioni effettuate nel 2021 - 2022. Per le sole assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro (666,66 euro mensili).

Fonte: INPS - Circ. n. 57 del 22.06.2023