Con la circ. n. 4 del 13.10.2020 l’ INPS fornisce indicazioni in merito all’estensione dell’ambito di applicazione delle disposizioni riguardanti l’indennizzo per cessazione attività commerciale, disposta dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128 recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali” .
La circ. n. 4 del 13.10.2020 precisa che possono presentare domanda di indennizzo anche i commercianti che abbiano cessato definitivamente la propria attività dal 1° gennaio 2017 purché, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti necessari. Indicazioni vengono fornite anche per quanto riguarda il riesame delle domande di indennizzo non accolte con l’unica motivazione di aver cessato l’attività in data antecedente il 1° gennaio 2019.
Per quanto concerne gli altri aspetti della disciplina ( requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento e incompatibilità ) devono considerarsi ancora valide le indicazioni a suo tempo fornite dall’ INPS nella circ. n. 77 del 24.05.2019.
Fonte: INPS - Circ. n. 4 del 13.10.2020