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INPS - Circ. n. 148 del 28.11.2025 :Incentivo all’avvio attività imprenditoriale in settori strategici


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L’INPS, con la circ. n. 148 del 28.11.2025, fornisce le istruzioni amministrative in ordine alla previsione di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 60/2024 ( DL Coesione ), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/2024, in materia di contributo economico pari a 500 euro mensili a favore delle imprese avviate dal 1.07.2024 al 31.12.2025, nei settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica da persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età. 

I settori e le modalità di accesso sono stati definiti dal decreto attuativo interministeriale del 3 aprile 2025.

L’incentivo costituisce un aiuto di Stato conformemente al regolamento UE 651/2014 ed finanziato dal Programma Nazionale “Giovani, donne e lavoro” 2021-2027 (FSE+), nell’ambito delle politiche per l’occupazione giovanile. Il contributo di 500 euro mensili  è erogato dall’INPS per un massimo di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, in forma annuale anticipata.

Possono richiedere l’incentivo coloro che hanno avviato un'impresa tra il 1/7/2024 e il 31/12/2025 nei settori previsti e che al momento dell’avvio hanno meno di 35 anni e si trovano in stato di disoccupazione.  Il contributo non concorre al reddito ai fini IRPEF e non è soggetto a ritenuta. L’INPS è tenuta ad indicarlo nella  Certificazione Unica sezione dei redditi esenti.

Per le società, il contributo può essere riconosciuto a un solo socio, purché in possesso dei requisiti.

Il decreto attuativo ha individuato anche i settori ammessi richiamando i codici ATECO 2024. Poiché dal 1° gennaio 2025 è in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, l' INPS fornisce una tabella di corrispondenza aggiornata per adeguare l’accesso al beneficio.

Per accedere e mantenere il beneficio, l’impresa deve rispettare le condizioni previste dall’art. 22 del regolamento UE 651/2014, per un periodo di 5 anni dalla sua iscrizione nel registro delle imprese, tra cui: essere una piccola impresa (meno di 50 addetti e fatturato/bilancio ≤ 10 milioni €), non aver rilevato o acquisito altre imprese e non aver distribuito utili.

Invece, per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di 5 anni inizia a decorrere dalla prima data in cui l'impresa avvia la sua attività economica o a partire dalla prima imposizione fiscale . Le spese devono essere reali, documentate e coerenti con il piano aziendale.

Il contributo è riconosciuto con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è erogato annualmente, in forma anticipata, per il numero di mesi interessati dall’attività imprenditoriale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.

Se l’attività è iniziata prima del 15 maggio 2025, la decorrenza dell’incentivo parte dal mese successivo a tale data.

La domanda va presentata solo online all’INPS entro 30 giorni dall’avvio dell’attività certificata dalla data di invio all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese, o dalla pubblicazione della circolare per le imprese costituite in data antecedente alla prassi amministrativa INPS ( Mess. n. 3633 del 1.12.2025 ).

È possibile presentare domanda anche tramite patronati o Contact Center.

In caso di rigetto della domanda, è possibile presentare istanza di riesame online, entro 30 giorni (non perentori) oppure avviare un'azione giudiziaria.

La mancanza o la perdita dei requisiti comporta la restituzione dell’incentivo dalla data in cui il requisito è venuto meno.

Per non perdere i requisiti, l’attività deve restare operativa per tutta la durata del beneficio e, nelle società, il beneficiario deve restare socio.

Inoltre, le spese, attestate con periodicità annuale dall’impresa beneficiaria, devono essere effettivamente sostenute e rispondere ai requisiti di ammissibilità.

Il finanziamento della misura è ripartito tra le regioni in misura diversa tra : 

  • Meno sviluppate : Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
  • In transizione : Abruzzo, Marche, Umbria.
  • Più sviluppate : Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto.

Ai fini della corretta imputazione delle risorse rileva la sede legale dell' impresa.

Se si raggiunge il limite di spesa, l’INPS blocca nuove domande e ne informa i Ministeri competenti.

Fonte: INPS