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INPS - Circ. n. 147 del 27.11.2025 : Esonero contributivo totale nei settori strategici della transizione digitale e green.


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Con la circ. n. 147 del 27.11.2025,  l’ INPS illustra la disciplina dell’ esonero contributivo totale introdotto dall’articolo 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 ( DL Coesione ). I settori e le modalità di accesso sono stati definiti dal decreto attuativo interministeriale del 3 aprile 2025.

L’esonero in commento è riconosciuto ai giovani neo imprenditori, di età inferiore ai trentacinque anni e in stato di disoccupazione, per far fronte alle esigenze di personale in fase di avvio della nuova attività in uno dei settori strategici della transizione digitale ed ecologica. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento della contribuzione a proprio carico, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per ciascuna assunzione di under 35 effettuata dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025. La riduzione ammonta a 800 euro mensili per ciascuna assunzione per un periodo massimo di tre anni fino al 31 dicembre 2028.  

L’ Istituto ricorda che la medesima disposizione, oltre a disciplinare l’esonero contributivo per le assunzioni, prevede per i neo imprenditori che intendono avviare l'attività in settori strategici, la possibilità di richiedere, sempre all’ INPS, un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili di durata massima pari a tre anni, riconosciuto entro i limiti della spesa autorizzata e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028. Per tale contributo, erogato anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale, e liquidato annualmente in forma anticipata senza che concorra alla formazione del reddito, l’ INPS ha fornito le necessarie istruzioni con la circ. n. 148 del 28.11.2025 e il successivo mess. n. 3633 del 1.12.2025 dove vengono stabiliti, a pena di decadenza, i termini per la presentazione delle domande.

Tornando all' esonero contributivo per le nuove assunzioni, la circ. n. 147 del 27.11.2025 stabilsce le condizioni di spettanza , gli adempimenti del datore di lavoro e le modalità di esposizione dell’ agevolazione nella denuncia contributiva mensile, precisando quanto segue :

Quali sono i settori strategici ? - Ai fini dell’applicazione dell’esonero l’ INPS individua i settori mediante classificazione  codice ATECO 2025. Viene specificato, inoltre, che ai sensi del decreto attuativo le imprese devono soddisfare i requisiti dimensionali previsti all' art. 22 del Reg. UE 651/2014 per un periodo di 5 anni dalla sua iscrizione nel registro delle imprese, tra cui: essere una piccola impresa (meno di 50 addetti e fatturato/bilancio ≤ 10 milioni €), non aver rilevato o acquisito altre imprese e non aver distribuito utili.

Compatibilità con altri incentivi – Il beneficio non è cumulabile con tutte quelle agevolazioni che riducono la contribuzione a carico del datore di lavoro ( come la Decontribuzione Sud, gli incentivi per donne svantaggiate, gli incentivi per disabili e l’incentivo NASpI ), mentre è compatibile con gli sgravi della contribuzione a carico del lavoratore e con la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione.

Esclusioni -  Sono esclusi le Pubbliche Amministrazioni, le imprese del settore finanziario soggette a specifiche limitazioni, il lavoro domestico , l’ apprendistato e il lavoro intermittente anche se a tempo indeterminato. 

Condizioni di spettanza - La legittima fruizione è subordinata, pena il recupero delle somme con sanzioni e interessi, al rispetto delle seguenti condizioni (ex art. 31 D.Lgs. 150/2015 e art. 1, c. 1175, L. 296/2006): 

  1. Regolarità contributiva (DURC): Il datore di lavoro deve essere in possesso di Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità.
  2. Assenza di violazioni su sicurezza e lavoro: Rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e della sicurezza. 
  3. Contratti collettivi : Il datore di lavoro deve applicare i CCNL comparativamente più rappresentativi.
  4. Principi generali: L'assunzione non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore, né deve riguardare lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che presenti assetti proprietari coincidenti o sia in rapporto di collegamento/controllo. L' Assunzione non deve costituire un adempimento legale o contrattuale è non devono essere in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione.
  5. Incremento occupazionale netto: L’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla media della forza lavoro aziendale dei 12 mesi precedenti (Unità Lavorative Annue - ULA calcolate per ogni mese di fruizione dell' esonero). Tuttavia non si considerano cessazioni e variazioni conseguenti a : pensionamento, licenziamenti per giusta causa, dimissioni volontarie, riduzioni volontarie dell' orario di lavoro e invalidità

Compatibilità con gli aiuti di stato - L’esonero costituisce un Aiuto di Stato. Pertanto, l'INPS subordina l'autorizzazione alla verifica dei limiti previsti dal quadro normativo europeo (regime de minimis o specifici quadri temporanei di crisi). L'agevolazione sarà registrata nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e il superamento del plafond disponibile per l'impresa comporta l'impossibilità di accedere al beneficio.

Gli adempimenti per accedere all’incentivo - ll datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo in argomento deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione in trattazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line reperibile sul sito istituzionale, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione- Articolo 21”.

Qualora la domanda di riconoscimento dell’incentivo è inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante.

Se l’istanza di riconoscimento dell’incentivo in trattazione è inviata per un’assunzione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o tramite posta elettronica ordinaria , qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni. 

Fonte: INPS