L’ANPAL, con la circ. n. 4 del 29.08.2018, ha fornito chiarimenti in merito al requisito della residenza per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità ( DID ) da parte di cittadini dell’Unione Europea per l’accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro.
L’ANPAL specifica che il requisito della “ residenza “ ( art. 11, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 150/2015 ) deve essere letto in relazione al principio di libera circolazione dei lavoratori nell’Unione Europea ( art. 45 del TFUE ), non potendo costituire un ostacolo all’effettiva tutela dei cittadini dell’Unione Europea e alla parità di trattamento degli stessi, ai fini del supporto nella ricerca di un lavoro. A tal fine, in caso di cessazione di un rapporto di lavoro in uno Stato membro, il lavoratore mantiene il diritto a rimanervi, per un periodo superiore a tre mesi, secondo le previsioni di cui alla direttiva 2004/38/CE.
Sempre in tema di politiche attive e requisito di residenza, l’ANPAL è intervenuta relativamente ai cittadini richiedenti asilo con la nota congiunta ANPAL – MLPS n. 10569 del 27.08.2018.
Fonte: ANPAL