Stampa

Detassazione premi produttività : Gli accordi territoriali spingono la crescita.


icona

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato di recente i dati aggiornati al mese di gennaio relativi alla procedura di deposito telematico dei contratti collettivi per la detassazione dei premi produttività. 

I dati dei depositi effettuati secondo la procedure del Decreto interministeriale 25 marzo 2016 sono in costante crescita.

Al 15 febbraio 2024 il numero dei contratti attivi tocca quota 9.903 unità, contro i 7.681 presenti alla stessa data dell’anno precedente, a beneficio di 3.045.154 lavoratori. L' incremento viene registrato anche sui dati diffusi il 15 gennaio con un incremento di +482 contratti attivi in un mese corrispondente a 137.749 mila nuovi beneficiari di premi di risultato.

A guidare la crescita sono i contratti territoriali. Nella comparazione dei dati tra il 2024 e il 2023 la crescita ha interessato nella misura del +128,8 % i contratti territoriali, passati da 719 a 1.645 in un anno, mentre  i contratti aziendali sono coinvolti nella crescita solo per il 18,6 % nonostante la maggiore vicinanza alle imprese che sono chiamate a regolare. Un dato comunque accolto positivamente considerata la lentezza cronica dei rinnovi contrattuali di fronte a cicli economici sempre più brevi.

Tra i 9.903 contratti attivi, 7.844 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 6.139 di redditività, 5.031 di qualità, mentre 1.056 prevedono un piano di partecipazione e 5.966 prevedono misure di welfare aziendale.

Il valore annuo medio del premio è pari a 1.478,76 euro per lavoratore beneficiario. Su questo importo, già dal gennaio 2023, si applica un’aliquota ridotta per l’imposta sostitutiva, pari al 5 per cento.

Il Governo ha scelto di incentivare la produttività dimezzando la tassazione rispetto al passato, prima attraverso l’articolo 1, comma 63, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) e, poi, con la conferma inserita nell’articolo 1, comma 18, della Manovra 2024 (legge n. 213/2023). 

Per ulteriori dettagli : La conferma della detassazione aggiuntiva, da 10 a 5 punti percentuali dell'aliquota sostitutiva dell' IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali applicati agli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati, è prevista dall' art. 1, c. 18, della Legge 30 dicembre 2023 n. 213. 

In particolare, l’agevolazione si riferisce agli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. 

Detta agevolazione, era stata transitoriamente prevista, dall’art. 1, c. 63, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ( Legge di bilancio 2023 ), per i premi e le somme erogati nel corso del 2023. 

Tale disciplina transitoria, è andata a sostituire la regolamentazione a regime del trattamento tributario sostitutivo , disposto in origine dall’art. 1, c. da 182 a 189, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, e dal decreto 25 marzo 2016 del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, emanato di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il trattamento tributario previsto a regime, aveva disposto un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, con aliquota pari al 10%, concernente, esclusivamente, le tipologie di somme e di valori predetti relativi a contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. 

Detti contratti collettivi devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, verificabili in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati, e che possono consistere:

  1. nell'aumento della produzione ;
  2. in risparmi dei fattori produttivi ;
  3. nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro "agile", quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto a un periodo congruo definito dall'accordo. 

L’applicazione dell’agevolazione transitoria prevede sia limiti di importi imponibili con l’aliquota agevolata sia limiti di reddito da lavoro dipendente del soggetto ammesso all’agevolazione. 

Nello specifico, il limite annuo di importo complessivo dell'imponibile ammesso al regime tributario in oggetto è pari a 3mila euro (lordi), elevato a 4mila euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. L’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente, a quello di percezione degli emolumenti in argomento, a 80mila euro. 

Restano sempre valide le istruzioni fornite nel tempo dall' Agenzia delle Entrate con la circolare n. 28/E del 15.06.20216 e la circolare n. 5/E del 29.03.2018.