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CCNL Metalmeccanici Industria 2025 – 2028.


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Il 28 novembre 2025 Federmeccanica e Assistal con FIM CISL, FIOM CGIL e UILM UIL hanno rilasciato il testo definitivo dell’ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria 2025 – 2028. Rispetto alla prima versione circolata il 22 novembre  sono stata apportate correzioni alle tabelle retributive , alla decorrenza di alcuni benefici e alla nuova disciplina della somministrazione a tempo indeterminato

Le principali novità del nuovo CCNL Metalmeccanici 2025 – 2028 sono così aggiornate :

Trattamenti retributivi -  Sono individuati per tutti i livelli di inquadramento aumenti dei minimi tabellari decorrenti nei mesi di giugno 2026, 2027 e 2028 per 177 euro (53 € nel 2026, 59 € nel 2027, 65 € nel 2028).   

Mansioni - Ai fini del diritto al passaggio al livello superiore, il periodo di svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle dell’inquadramento assegnato viene incrementato. Per i livelli più bassi, il periodo continuativo passa da 30 a 60 giorni, mentre quello non continuativo da 75 a 120 giorni nell’arco di un anno o 6 mesi nell’arco di tre anni. Per i livelli più alti, il periodo sale a 4 mesi continuativi ovvero 9 mesi non continuativi.

Flexible benefits & welfare aziendale  - Il rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria 2025 – 2028 introduce un significativo potenziamento del welfare aziendale. Dal 2026, il valore del welfare aziendale obbligatorio viene aumentato a 250 euro ( + 50 euro ) per ciascun lavoratore, da erogare entro il 1° giugno di ogni anno e utilizzabile fino al 31 maggio dell’anno successivo. Per l’anno 2026, l’importo dovrà essere reso disponibile entro febbraio.

Orario di lavoro  - E’ previsto l’incremento dell’orario plurisettimanale da 80 a 96 ore/anno e innalzamento del tetto complessivo plurisettimanale, comprensivo di lavoro straordinario, a 128 ore.

Permessi – A decorrere dal 2027, ai lavoratori turnisti su 18 o più turni settimanali, non addetti al settore siderurgico, sono riconosciuti permessi aggiuntivi di 4 ore annue. Per coloro che lavorano su 21 turni di un ulteriore permesso di 4 ore, il medesimo monte ore è riconosciuto a partire dal 2028.   

Il rinnovo incrementa da 5 a 7 giornate la quota di permessi annui retribuiti (c.d. PAR) utilizzabili per la fruizione collettiva, riduce da 10 a 7 giorni il preavviso per quella individuale e introduce la possibilità di fruire dei PAR anche a gruppi di 2 ore, anziché 4. Viene incrementata anche la soglia di assenza contemporanea al 6% del personale addetto al turno (precedentemente 5%).

Ai lavoratori migranti con più di 5 anni di anzianità di servizio, presso aziende con organici superiori ai 150 dipendenti, è riconosciuta la possibilità di richiedere un’aspettativa della durata minima di un mese e massima di due, non frazionabili, per raggiungere i propri familiari nel Paese di origine.

Congedi parentali - Dal 1° gennaio 2026, sono riconosciuti ai genitori di figli fino a 4 anni di età tre giorni di permesso annuo retribuito in caso di malattia degli stessi. Durante tali giorni, al lavoratore spetta un’indennità a carico dell’azienda pari all’80% della normale retribuzione.

Malati oncologici - Nel recepire integralmente le previsioni di cui alla L. 106/2025, il CCNL Metalmeccanici Industria 2025 -2028 dispone come dal 1° gennaio 2026, ai lavoratori con disabilità certificate saranno riconsociuti:

  • 24 mesi (continuativi o frazionati) di congedo non retribuito con diritto alla conservazione del posto di lavoro e priorità di accesso al lavoro agile alla scadenza del congedo ove la mansione lo consenta;
  • 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami, analisi e altre cure. Tale diritto spetta anche ai genitori di figli minorenni affetti da una delle suddette patologie.

Ai predetti, al momento del superamento del periodo di comporto, verranno riconosciuti :

  • ulteriori 30 giorni di conservazione del posto di lavoro per anzianità fino a 3 anni;
  • ulteriori 45 giorni di conservazione del posto di lavoro per anzianità da 3 a 6 anni;
  • ulteriori 60 giorni di conservazione del posto di lavoro per anzianità superiore a 6 anni. In tutti e tre i casi al lavoratore spetta un integrazione economica fino al 80 % della retribuzione.

Causali contratti a termine e conversione - In applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 81/2015, così come modificato dal DL 48/2023 convertito in L. 85/2023,  in materia di causali per i contratti a tempo determinato, il CCNL Metalmeccanici Industria 2025 – 2028 fornisce una disciplina ad hoc. La proroga o il rinnovo del contratto a termine, anche in somministrazione, di durata superiore a 12 mesi e non eccedente i 24 mesi sarà possibile in caso di : 

  • assunzione di lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età;
  • assunzione di lavoratori che abbiano età inferiore ai 35 anni a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o vivano soli con una o più persone a carico;
  • assunzione di lavoratori che abbiano fruito del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 6 mesi o siano inseriti nelle liste di disoccupazione da almeno 6 mesi;
  • assunzione di lavoratori da impiegare nei periodi interessati dallo svolgimento di mostre e fiere, compresi tra 15 giorni precedenti e 15 giorni successivi all'evento;
  • assunzione di lavoratori da impiegare nelle attività di coordinamento di progetti aventi durata predeterminata o nell’ambito di specifiche commesse, ordini o incarichi, la cui realizzazione presenti un carattere temporaneo.

Clausola di stabilizzazione dei contratti a termine - A decorrere dal 1º gennaio 2027, l'utilizzo dei casi sopra indicati che devono essere puntualmente descritti nel contratto individuale, è subordinato alla stabilizzazione a tempo indeterminato presso la medesima azienda di contratti a termine in misura pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo determinato cessati nell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente in forza per i casi di cui sopra restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa.

Staff leasing e stabilizzazione oltre i 48 mesi - Dal 1° gennaio 2026, i lavoratori somministrati a tempo indeterminato che abbiano svolto presso la stessa impresa mansioni di pari livello e categoria legale per oltre 48 mesi complessivi (anche non continuativi) maturano il diritto all’assunzione a tempo indeterminato da parte dell’impresa utilizzatrice. A tal fine, non rilevano i periodi di missione svolti fino al 30 giugno 2025.

Appalti – Legalità e correttezza negli appalti è garantita dall’ obbligo, per il committente, di verificare sulla corretta applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro in relazione alle attività oggetto di appalto, privilegiando il CCNL firmato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.   

Sicurezza sul lavoro - Il rinnovo del CCNL Metalmeccanici industria rende obbligatori i cd. break formativi in materia di sicurezza, da svolgersi durante l’orario di lavoro, nelle unità produttive con più di 200 addetti. Viene inoltre disposta l'analisi post-incidentale per la valutazione delle cause degli infortuni dopo un incidente. Per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) neoeletti prevista una formazione aggiuntiva di 8 ore sui rischi specifici aziendali.

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