IL TFR non sarà più una riserva finanziaria per le imprese, bensì uno strumento chiave per garantire le pensioni future e la sostenibilità del sistema previdenziale.
La Legge di bilancio 2026 introduce una mini-riforma della previdenza integrativa che incide in maniera significativa sulla gestione del TFR, sulle soglie dimensionali delle impese, sulla fiscalità dei contributi versati alla previdenza complementare e sulle modalità di erogazione delle prestazioni.
Di particolare rilievo le disposizioni previste all’ art. 1, commi da 203 a 205, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 con cui viene disposto il rafforzamento di due meccanismi già applicati, anche se in modo più morbido : il silenzio assenso per l’adesione ai fondi pensione e l’obbligo di conferimento del TFR al Fondo Tesoreria dell’ INPS.
Il silenzio assenso per i lavoratori di “ prima assunzione “ - La prima novità riguarda chi entra oggi nel mondo del lavoro. Attualmente, i neoassunti alla prima occupazione hanno sei mesi di tempo dalla firma del contratto per decidere se lasciare il TFR in azienda o destinarlo a un fondo pensione. Solo allo scadere di questo periodo, in assenza di una scelta esplicita, scatta il silenzio-assenso e il conferimento automatico alla previdenza integrativa.
Dal 1° luglio 2026, il TFR di questi lavoratori sarà automaticamente indirizzato alla previdenza complementare ma è fatto salvo il diritto di rinuncia , a patto che il lavoratore comunichi in modo esplicito la volontà di lasciare gli accantonamenti del TFR in azienda entro 60 giorni dall’assunzione. Il fondo è quello previsto dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In presenza di più forme pensionistiche complementari, si preferisce quella dove ha aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda. Come avviene già oggi, la scelta potrà essere modificata in un successivo momento optando esclusivamente per un altro fondo pensione.
Per i neoassunti, questo significa una maggiore spinta verso la costruzione di una pensione integrativa, coerente con un sistema pubblico sempre più sotto pressione. Tale scenario impone che il lavoratore acquisisca piena consapevolezza delle proprie scelte previdenziali sin dalla costituzione del rapporto. Ne discende, in capo al datore di lavoro, l' onere di fornire puntuale informativa in merito alle opzioni di conferimento del TFR e alle relative scadenze temporali , oltre a dover conservare la modulistica attestante la scelta operata, provvedendo alla contestuale consegna di copia al dipendente.
Il silenzio assenso per le nuove assunzioni – A partire dal 1° luglio, le nuove regole si applicano anche alle nuove assunzioni: chi firma un contratto dovrà infatti confermare la destinazione del proprio TFR. Il datore di lavoro ha il compito di illustrare le opzioni di previdenza complementare previste dagli accordi e di verificare eventuali scelte passate, raccogliendo la relativa dichiarazione del dipendente tramite il modulo TFR 2.
Se il dipendente è già iscritto a una forma pensionistica complementare, entro 60 giorni dalla firma del nuovo rapporto, dovrà comunicare quale è il fondo privato a cui conferire il suo Tfr maturando da questa data. In caso di mancata comunicazione, e in attesa di istruzioni dettagliate dall’ INPS, è previsto lo stesso meccanismo di adesione automatica: il trattamento di fine rapporto maturando da quel momento viene versato alla forma collettiva di categoria.
TFR all’ INPS : Nuove soglie dimensionali - Il secondo intervento, come già accennato, riguarda le imprese e il conferimento degli accantonamenti al Fondo Tesoreria INPS. Istituito nel 2006, il Fondo eroga ai lavoratori dipendenti del settore privato i trattamenti di fine rapporto ( art. 2120 del codice civile ), per la quota corrispondente ai versamenti dovuti.
Già oggi, con decorrenza 1° gennaio 2007, le aziende del settore privato con almeno 50 dipendenti sono obbligate a versare mensilmente il TFR dei lavoratori che non scelgono un fondo pensione. Il limite dimensionale si calcola, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006. Eventuali modifiche intervenute successivamente in relazione al numero degli addetti risultano irrilevanti al fine di individuare la sussistenza dell’obbligo al versamento. Per le aziende che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2006, si prende invece a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.
Dal 1° gennaio 2026, invece, non fa più fede il numero dei dipendenti di inizio attività: l'onere scatta anche per i datori di lavoro che raggiungono tale dimensione negli anni successivi (finora esclusi). In base alla modifica, la soglia di riferimento sarà calcolata sulla media annuale di lavoratori in forza nell'anno solare precedente. Per il biennio 2026-2027, questa media deve essere di almeno 60 dipendenti. Dal 2032 è invece prevista l’estensione dell’obbligo del versamento per le aziende con un numero di dipendenti non inferiore a 40.
Le nuove regole rappresentano un cambiamento rilevante, soprattutto per le PMI in espansione, che finora potevano continuare a gestire internamente il TFR anche dopo aver superato i 50 dipendenti. Dal 2026 questa possibilità verrà meno, con un impatto diretto sulla liquidità aziendale ma anche con una maggiore uniformità del sistema.
Lato dipendenti, le nuove regole richiedono un aggiornamento delle istruzioni INPS. L’ Istituto, con il mess. n.413 del 4.02. 2020, ha negato la possibilità di trasferire il TFR accantonato presso il Fondo di Tesoreria al fondo pensione scelto dal lavoratore. Secondo l’interpretazione data dall’Istituto, il Fondo di Tesoreria è configurabile come una gestione di natura previdenziale e, di conseguenza, fatte salve le ipotesi di pagamento anticipato previste dalla normativa, le quote versate sono indisponibili. Una posizione che limita la portabilità del TFR, creando una forte disparità tra i lavoratori di aziende che occupano almeno 50 addetti, il cui TFR viene fatto appunto confluire nel Fondo di Tesoreria dell’INPS, e quelli di aziende con meno di 50 addetti, i quali invece, d’intesa con il datore, possono destinare il TFR pregresso alla previdenza complementare.
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