1.La disciplina precedente
La legge di bilancio 2018 si occupa ampiamente della disciplina della “Rendita integrativa temporanea anticipata”, che la stessa legge indica in forma abbreviata come RITA. La facoltà offerta agli iscritti alla previdenza complementare, di fruire anticipatamente di quanto accantonato nella forma pensionistica di appartenenza tramite la RITA preesiste alla recente legge, è stata introdotta dalla legge di bilancio 2017, che ne legava i requisiti a quelli previsti per l’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica” - APE, istituto anch’esso introdotto da detta legge. Nell’assetto definito dalla legge 2017, per la RITA vengono richiesti gli stessi requisiti di età, contributivi e relativi alla pensione pubblica previsti per l’APE, ossia: - età di almeno 63 anni; - un’anzianità contributiva minima nel sistema obbligatorio di almeno 20 anni; - maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; - pensione pubblica di ammontare almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto delle rate di ammortamento dell’APE eventualmente richiesta); - non titolarità di un trattamento pensionistico diretto. Altro non secondario aspetto dell’iniziale disciplina è legato alla sperimentalità della RITA. Difatti, come per l’APE, anche per la RITA la legge di bilancio 2017 afferma che si procede “… in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018”. Dopo la legge di bilancio 2017, sul tema della possibile anticipazione di quanto accumulato in una forma pensionistica, è intervenuta anche la legge annuale per il mercato e la concorrenza (l. 4 agosto 2017, n. 124) che, a sua volta, ha previsto la possibilità di ottenere una rendita temporanea con un anticipo di cinque anni rispetto alla maturazione del diritto alla pensione pubblica “in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi”. Ebbene, tutte queste richiamate sono previsioni ampiamente riviste, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dall’ultima legge di bilancio.
2. Condizioni generali della rendita anticipata
La prima innovazione riguarda la collocazione di tutta la normativa all’interno del decreto legislativo n. 252/2005, che tuttora si pone come la fonte generale della “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”. Per scelta della legge di bilancio 2018, la disciplina della RITA è ora contenuta nell’art. 11, commi 4/4-quater, del d.lgs. n. 252/2005, che è utile analizzare considerando innanzitutto le condizioni a cui ora la RITA risulta legata. La seconda innovazione generale, di carattere più sostanziale, riguarda l’abbandono del carattere sperimentale: la RITA non è più un istituto con un termine finale di applicazione. L’istituto, come espressamente previsto, non riguarda le forme pensionistiche a prestazione definita. L’ambito di operatività abbraccia le forme pensionistiche a contribuzione definita, chiuse o parte che siano. Per la rendita anticipata, l’iscrizione ad una forma pensionistica a contribuzione definita è necessaria ma non sufficiente, venendo richiesti ulteriori requisiti: -età anagrafica ai fini della pensione pubblica maturabile entro i cinque anni successivi; - maturazione, al momento della richiesta della rendita, di almeno 20 anni di anzianità contributiva nei regimi obbligatori a cui si è appartenuto. Pertanto, essendo di venti anni il requisito minimo di anzianità contributiva della pensione di vecchiaia, occorre essere in condizione di maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 5 anni dalla richiesta della rendita anticipata.
3.I tratti caratterizzanti
Oltre a quanto richiamato sopra, l’art. 11, comma 4, fornisce anche delle indicazioni sulle caratteristiche della rendita. Viene precisato che la rendita decorre dalla data di accettazione della richiesta avanzata dall’iscritto “… fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia …”. Il che, essendo richiesto a monte il requisito di anzianità contributiva di almeno venti anni, equivale a dire fino alla maturazione del diritto alla pensione. Sempre lo stesso comma della RITA tratta come di una “… erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montane accumulato richiesto”. Questa formulazione fa ritenere che il soggetto interessato, consapevole del montante contributivo accumulato presso la forma pensionistica, ha facoltà di indicare la quantità di tale montante che intende utilizzare anticipatamente e che la corrispondente cifra costituisce il capitale erogato in maniera frazionata nel “periodo considerato”, ossia nel periodo che va dall’accettazione della richiesta della rendita fino alla maturazione della pensione.
4. In caso di inoccupazione per più di 24 mesi …
Il comma 4-bis riprende la fattispecie introdotta dalla l. n. 124/2017 nei seguenti termini: “La rendita anticipata di cui al comma 4 è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi”. Come viene affermato espressamente, la rendita a cui fa riferimento il comma 4-bis è la rendita cui al comma precedente. Ciò induce a ritenere che nei casi considerati dal comma 4-bis valgono regole dettate dal comma 4, con questa peculiarità: se una volta cessato il rapporto di lavoro permane uno stato di disoccupazione per più di ventiquattro mesi, l’anticipazione della rendita rispetto all’età pensionabile può arrivare fino a dieci anni.
5. Le indicazioni della Covip
In attesa di indicazioni che tengano conto della nuova disciplina della RITA, che indubbiamente fa avvertire l’esigenza di chiarimenti e precisazioni, rimangono attuali una serie di indicazioni fornite dalla Covip poco dopo l’emanazione della legge di bilancio del 2017 al fine fornire chiarimenti in merito alla disciplina della RITA allora vigente (Circolare Covip n.1174 del 22 marzo 2017). Spetta all’iscritto valutare quanta parte del montante accumulato utilizzare a titolo di RITA, potendosi smobilizzare l’intero importo della posizione individuale o solo una sua parte. Considerate le caratteristiche della prestazione consistente nell’erogazione di un capitale, seppur frazionato in un arco temporale predefinito, la Covip ha ritenuto che rientri nella competenza della forma pensionistica complementare procedere direttamente alla sua erogazione. E anche tale considerazione rimane attuale. Riguardo al frazionamento, si è considerata - e può continuarsi a considerare - rimessa alla forma pensionistica la relativa definizione, anche attraverso l’eventuale indicazione di più opzioni alternative che possano rispondere alle diverse esigenze degli iscritti. Nel caso, poi, in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di “rendita integrativa temporanea anticipata”, l’iscritto conserverà il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale, che continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica complementare. Ulteriori specifiche indicazioni sono state fornite dalla Covip nell’ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata anche nel corso di erogazione della RITA e in merito a specifici obblighi di informazione degli iscritti che attivano la rendita anticipata, che in termini generali rimangono anch’esse compatibili con la disciplina sopravvenuta.
Avv. Angelo Pandolfo Fieldfisher