La COVIP ha fornito risposta alla richiesta di chiarimenti di Assofondipensione in merito alle disposizioni rese note con la circolare n. 431 del 24 gennaio 2018, riguardanti le forme di investimento diretto dei fondi pensione mediante la sottoscrizione o l'acquisizione di azioni o quote di società immobiliari, nonché di quote di fondi comuni di investimento mobiliare o immobiliare chiusi.
La circolare succitata, al fine di incentivare il ricorso alla modalità di gestione diretta, ha previsto la possibilità che le modifiche statutarie necessarie possano realizzarsi con procedure previste per le modifiche ordinarie. Le modifiche statutarie formeranno oggetto di mera comunicazione alla COVIP e potranno essere assunte dall’organo di amministrazione senza la necessità di sottoporle all’assemblea straordinaria.
In particolare, è stato chiesto di conoscere se l’adeguamento alla nuova formulazione dell’art. 27, comma 2, dello Schema di statuto dei fondi pensione negoziali sia conseguente alla decisione dell’organo di amministrazione di avviare forme di gestione diretta delle risorse. In tal caso, l’adeguamento suddetto sarebbe richiesto soltanto a quei fondi pensione negoziali che intendano avviare la predetta modalità di gestione.
La COVIP ritiene che tutti gli statuti dei fondi pensione negoziali debbano essere adeguati alle nuove previsioni. La scelta di semplificare l’iter procedimentale atto ad avvalersi della gestione diretta, è stata anche quella di ritenere che la decisione di avviare o meno detta gestione non sia più suscettibile di rappresentazione in sede statutaria, rinvenendo la sua collocazione in documenti più specifici (es. Documento sulla politica di investimento, Nota informativa).
Fonte: Assofondipensione