Forme pensionistiche complementari

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Corte Costituzionale: il legislatore deve intervenire per la tutela del lavoratore che aderisce a forme di previdenza complementare


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Con la sentenza n. 154 del 15.07.2021, la Corte Costituzionale – pur considerando inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate in ordine all’art. 8 del D.Lgs. 252/2005 – ritiene necessario un intervento legislativo al fine di dare una maggiore tutela al lavoratore che aderisce alla previdenza complementare in ipotesi di inadempimento datoriale, trattandosi di questione assai rilevante sul piano delle attese sinergie fra mutualità volontaria e regime pensionistico pubblico.

Il caso affrontato

Il Tribunale ordinario di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, solleva, in riferimento agli artt. 3, 24, 38, 47 e 76 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 del D.Lgs. 252/2005, “nella parte in cui, stravolgendo lo spirito complessivo della delega parlamentare con cui era stato previsto un meccanismo di bilanciamento delle posizioni e dei poteri delle parti, a tutto danno ingiustificato del lavoratore ha omesso di prevedere strumenti idonei a garantire una adeguata, piena ed efficace tutela del diritto di quest’ultimo all’adempimento dell’obbligo di contribuzione incombente sul datore di lavoro”.
In particolare, il Giudice sottolinea che la disposizione censurata non avrebbe attuato la previsione della legge delega (L. 243/2004), che aveva affidato al legislatore il compito di stabilire la legittimazione del fondo di previdenza complementare ad agire contro il datore di lavoro per ottenere l’accertamento e quindi l’esecuzione dell’obbligo di versamento delle quote di TFR spettanti al lavoratore.

La sentenza

La Corte Costituzionale rileva, preliminarmente, che le questioni sollevate dal Tribunale di Sassari non possono che essere considerate inammissibili.

La sentenza ritiene, in particolare, che il rimettente non abbia descritto adeguatamente quali siano le condizioni di adesione del lavoratore al fondo oggetto di censura, né in che modo si possa configurare la contitolarità del diritto a esigere le prestazioni da parte del fondo stesso.

La Consulta, inoltre, ritiene di non potersi arrogare il compito - richiestogli dal Tribunale - di definire alternativi strumenti idonei a garantire una adeguata, piena ed efficace tutela del diritto del lavoratore all’adempimento dell’obbligo di contribuzione incombente sul datore.

Su tali presupposti, la Corte Costituzionale dichiara inammissibile le questioni sollevate inammissibili, evidenziando, però, che la materia, al fine di superare le criticità evidenziate dal Tribunale rimettente, dovrebbe essere oggetto di una revisione da parte del legislatore.

A cura di Fieldfisher