L’INPS, con il mess. n. 4353 del 18.12.2024, ha fornito le indicazioni necessarie per la dichiarazione relativa al reddito annuo presunto 2025 dei lavoratori in NASpI.
I percettori dell' indennità sono tenuti ad adempiere all'obbligo di comunicazione nei confronti dell' INPS. In caso di mancata comunicazione, i beneficiari si vedranno sospendere l'erogazione dell'indennità con decorrenza 31 dicembre 2024.
L’ INPS precisa che l’adempimento è obbligatorio anche per chi prevede un reddito annuo presunto per l'anno 2025 pari a “zero” ( cfr. mess. n. 2570 del 7.07.2023 ). Solo in relazione a coloro che hanno dichiarato nel corso del 2024 un reddito nullo, l' indennità non sarà oggetto di sospensione.
Per quest’ anno l’ Istituto ricorda che da dicembre 2024, tramite la “Piattaforma di Proattività”, finanziata con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stata avviata una campagna di comunicazione proattiva rivolta ai percettori dell'indennità mensile di disoccupazione NASpI.
La campagna è rivolta in particolare ai percettori che, nel corso del 2024 hanno dichiarato un reddito annuo superiore a zero.
L’ INPS contatterà l’utente tramite e-mail o SMS, qualora siano disponibili l’indirizzo di posta elettronica o il recapito telefonico. In assenza di tali recapiti, l'utente riceverà la comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) o con lettera cartacea. Indipendentemente dal canale utilizzato, gli utenti possono visualizzare tale comunicazione anche all'interno dell'Area riservata “MyINPS”.
Ovviamente ciò non toglie che l'adempimento è dovuto indipendentemente dalla recezione della comunicazione da parte dell' Istituto. Per i percettori, l' adempimento non è infatti da sottovalutare in quanto, come già si è detto, il mancato invio del modulo, o la presenza di informazioni errate o incomplete, comporta la sospensione dell'erogazione della prestazione.
La dichiarazione deve essere resa esclusivamente attraverso il modello NASpI-COM, disponibile nell’area riservata del portale istituzionale www.inps.it, accessibile mediante autenticazione con SPID almeno di livello 2, CIE 3.0, CNS, PIN dispositivo (rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID), “App IO”, eIDAS, digitando nel motore di ricerca “NASpI: indennità mensile di disoccupazione”. In alternativa, la comunicazione può essere presentata anche tramite gli Istituti di patronato.
L’Inps ha ricordato inoltre che continuano a trovare applicazione le indicazioni fornite con la circ. n. 94 del 12.05.2015 . In particolare, se il percettore Naspi trova una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato dalla quale deriva un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione si produce la decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi.
In tale caso l’indennità è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l’indennità riprende a essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.
La circolare ha precisato anche che la sospensione, e la ripresa della prestazione, avvengono d’ufficio e che a tal fine è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore. Tale precisazione si fa tanto più attuale se si considerano le recenti modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2025 ai requisiti per il riconoscimento dell' indennità. La Legge 30 dicembre 2024 n 207 ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2025, laddove intervenga un interruzione del rapporto per volontà del lavoratore ( dimissioni volontarie ) nei dodici mesi antecedenti all' evento di disoccupazione involontaria per cui si richiede l'indennità, il requisito delle 13 settimane di contribuzione non deve più essere conseguito nei quattro anni precedenti la cessazione, bensì nei dodici mesi intercorrenti tra le dimissioni volontarie e la risoluzione del rapporto per cause non imputabili al lavoratore.
In caso, invece, di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività, o entro un mese dalla domanda di Naspi se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.
In tempi relativamente recenti si è espressa la Corte di Cassazione con l’ ordinanza n. 846/2024. Il pronunciamento ha origine da un ricorso proposto dall’ INPS, nel quale il sostegno economico era stato considerato decaduto in quanto, durante la fruizione della prestazione, il beneficiario aveva svolto contemporaneamente attività autonoma senza dichiarare il reddito stimato da tale attività. In particolare i giudici, richiamandosi all’art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015, hanno sottolineato che anche in caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo prima dell’erogazione NASpI, il beneficiario deve comunicare il reddito presunto all’ente previdenziale entro un mese , non dall’ inzio dell’attività, ma dalla domanda di disoccupazione.
Con l’esercizio di attività , l’indennità Naspi è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
Fonte: INPS