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Sospensione NASpI senza comunicazione del reddito annuo presunto entro il 31 gennaio.


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Scade il 31 gennaio 2026 il termine entro cui i percettori di NASpI, che nel 2025 hanno dichiarato un reddito presunto diverso da zero, devono comunicare all’INPS il reddito previsionale per l’anno 2026.. In caso di mancata comunicazione, i beneficiari si vedranno sospendere l'erogazione dell'indennità con decorrenza 31 dicembre 2025.

L’adempimento è obbligatorio anche per chi prevede un reddito annuo presunto per l'anno corrente pari a "zero". Sono esonerati dalla comunicazione (e dal rischio di sospensione) soltanto coloro che già nell'anno precedente avevano dichiarato un reddito nullo.

A differenza degli anni precedenti, quando l’INPS pubblicava un messaggio per ricordare l’approssimarsi della scadenza, dal 2025 è stata avviata con la "Piattaforma Proattività" finanziata con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), una campagna informativa mirata al target di riferimento: i percettori di NASpI vengono contattati via e-mail o SMS o, in assenza di recapiti digitali, tramite PEC o lettera cartacea. La comunicazione è comunque consultabile nell'area riservata "MyINPS". Fondamentale risulta quindi mantenere aggiornati i propri contatti sul portale al fine di evitare disguidi che potrebbero compromettere la continuità del sussidio, ciò a prescindere dalla ricezione dell'avviso.

Come inviare la dichiarazione reddituale? I lavoratori interessati — siano essi subordinati, autonomi o iscritti alla Gestione Separata — devono inviare il modello NASpI-COM. La procedura può essere effettuata autonomamente tramite il portale istituzionale mediante autenticazione, o attraverso "App IO" e "eIDAS", digitando nel motore di ricerca "NASpI: indennità mensile di disoccupazione". In alternativa, la comunicazione può essere presentata avvalendosi dei servizi offerti dai Patronati.

I dati comunicati sono essenziali affinché l’INPS possa verificare la compatibilità dell'indennità con i redditi percepiti e calcolare eventuali riduzioni. 

NASpI e redditi di lavoro autonomo: Nel caso di lavoro autonomo, il beneficiario mantiene il diritto alla NASpI in misura ridotta purché il reddito annuo non superi i 8.500 euro e venga comunicato all’Istituto entro un mese dall’avvio dell’attività o dalla domanda di NASpI se l'attività preesisteva. In tale circostanza, l'indennità viene ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e quella in cui termina il periodo durante il quale è erogata l’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

NASpI e lavoro subordinato: Per quanto riguarda il lavoro subordinato, le conseguenze variano in base al reddito. Se il percettore si rioccupa con un contratto che genera un reddito annuo superiore alla soglia di esenzione fiscale, attualmente 8.500 euro, decade dal diritto alla NASpI, a meno che il rapporto di lavoro non duri meno di sei mesi ( circ. n. 94 del 12.05.2015 ). 

Se invece il reddito rimane al di sotto degli 8.500 euro, la prestazione viene mantenuta ma ridotta dell'80% del reddito previsto. Tuttavia, per conservare il sussidio in forma ridotta è necessario comunicare il reddito presunto entro un mese dall'inizio della nuova attività ( o dalla presentazione della domanda se il rapporto è preesistente ) e, condizione essenziale, il nuovo datore di lavoro non deve coincidere con quello precedente né avere con esso collegamenti societari.

Infine, regole simili si applicano ai titolari di più rapporti part-time. Qualora uno di questi cessi dando diritto alla NASpI, il sussidio sarà ridotto se il reddito residuo rimane entro la soglia di esenzione, previa comunicazione all’INPS entro trenta giorni.

La riduzione pari all’80% è disposta d’ufficio, rapportando il reddito previsto al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e quella in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.