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Min. Lavoro – Circ. n. 16 del 8.10.2025 : Mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa. Procedure aggiornate


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Con la circ. n. 16 del 8.10.2025 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato le istruzioni procedurali relative ai trattamenti di mobilità in deroga per i dipendenti di imprese con unità produttive in aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell’art.27 del DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

Il documento fornisce un riepilogo dei requisiti soggettivi per i destinatari delle misure e aggiorna le modalità di istruttoria delle istanze presentate dalle Regioni. A quest’ultime, l’ art. 53-ter del DL 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n.96 attribuisce la facoltà di destinare le risorse finanziarie di cui all'art. 44, c. 11-bis, D.Lgs. 145/2018 - già assegnate per i trattamenti di cassa integrazione straordinaria previsti per le aziende operanti nelle aree di crisi industriali complesse - alla prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga di soggetti che erano dipendenti di imprese stanziate sui menzionati territori.

Il Ministero precisa che la circolare in commento annulla e sostituisce la circ. n. 13 del 27.06.2017

A chi può essere riconosciuta la mobilità in deroga ? - La mobilità in deroga è un sostegno economico sostitutivo della retribuzione, concesso dal Ministero del Lavoro e dalle Regioni/Province Autonome tramite specifici decreti o delibere regionali, in favore di  lavoratori licenziati che non possono accedere agli ammortizzatori sociali ordinari previsti in caso di cessazione del rapporto di lavoro.  

Di norma, il lavoratore deve soddisfare come requisiti 12 mesi di anzianità (con almeno sei mesi di lavoro attivo, incluse ferie, festività, maternità e infortunio) deve aver presentato dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di politiche attive per la riqualificazione o riconversione professionale.

Alcune regioni o provincie autonome richiedono ulteriori requisiti e ciò rende necessario consultare di volta in volta gli accordi quadro stipulati fra la regione di riferimento e le parti sociali per verificare l'eventuale concorrenza di altri requisiti.

Nel caso di trattamento riconosciuto ai sensi dell’art.27 del DL 22 giugno 2012, n. 83, la circolare precisa che l’ indennità viene riconosciuta ai soggetti :  

1.       già dipendenti di imprese con unità produttiva in un'area di crisi industriale complessa;

2.       risultanti alla data del 1° gennaio 2017 beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga. Ciò comporta l’esclusione dei lavoratori che hanno terminato il trattamento di mobilità il 31 dicembre 2016, fermo restando le norme specifiche che il legislatore ha previsto per determinate platee di lavoratori.

Presentazione e istruttoria delle domande – La prima a doversi attivare è la Regione che, all’esito di una prima istruttoria sulle domande presentate dai potenziali beneficiari, inoltra l’istanza all’ indirizzo PEC della Direzione Ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nell’ istanza andranno specificati alcuni elementi tra i quali il fabbisogno finanziario complessivo, l'elenco dei potenziali beneficiari e il piano di politiche attive  con una relazione illustrativa delle specifiche misure per la riqualificazione e/o reinserimento dei lavoratori.

Ebbene, il Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali presso il Ministero del Lavoro precisa che è di sua competenza la sola verifica e il monitoraggio della sostenibilità finanziaria dell’intervento mentre spetta alle Regioni l’accertamento, e la conseguente assunzione di responsabilità, in ordine al requisito della provenienza del beneficiario da un’azienda ubicata in area di crisi industriale complessa unitamente alle specifiche misure di politica attiva.

All’esito positivo dell’istruttoria, la Direzione generale comunica alla Regione, e per conoscenza all’INPS, l’accertata sostenibilità finanziaria e, a seguito di detta comunicazione, la Regione procede all’autorizzazione del trattamento mediante decreto.

In ogni caso il lavoratore, ai fini della fruizione del trattamento di mobilità in deroga, deve presentare anche un’istanza all’INPS, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita oppure, se posteriore, dalla data del decreto di concessione della prestazione in deroga o, comunque entro i termini previsti per legge.  

Fonte: Min. Lavoro