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INPS – Mess. n. 4361 del 5.12.2023 : NASpI sospesa senza comunicazione del reddito presunto 2024


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Con il mess. n. 4361 del 5.12.2023 , l’ INPS ha ricordato che il 31 gennaio 2024 scadrà il termine entro il quale devono essere comunicate le prestazioni di disoccupazione Naspi in riferimento alle quali durante l’anno 2023 è stata effettuata la dichiarazione relativa al reddito annuo presunto, con indicazione di reddito diverso da “zero”.

Per i beneficiari dell’ indennità, con la prestazione in corso, è importante adempiere all’obbligo perché, in mancanza della comunicazione del presunto per il 2024, se nel 2023 è stato dichiarato un reddito diverso da zero, l’erogazione della prestazione Naspi verrà sospesa con decorrenza 31 dicembre 2023.

Invece, ai soggetti che hanno comunicato per il 2023 un reddito presunto pari a “zero”, l’erogazione della prestazione non verrà sospesa, fermo restando l’obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio 2024 nel caso in cui prevedano di produrre per l’anno 2024 un reddito diverso da “zero”.

L’Inps ricorda inoltre che continuano a trovare applicazione le indicazioni fornite con la circ. n. 94 del 12.05.2015 . In particolare, se il percettore Naspi trova una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato dalla quale deriva un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione si produce la decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi.

In tale caso l’indennità è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l’indennità riprende a essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.

La circolare precisa anche che la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e che a tal fine è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore.

In caso, invece, di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività, o entro un mese dalla domanda di Naspi se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.

Sulla questione si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con l’ ordinanza n. 846/2024. Il pronunciamento ha origine da un ricorso proposto dall’ INPS, nel quale il sostegno economico era stato considerato decaduto in quanto, durante la fruizione della prestazione, il beneficiario aveva svolto contemporaneamente attività autonoma senza dichiarare il reddito stimato da tale attività. In particolare i giudici, richiamandosi all’art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015, hanno sottolineato che anche in caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo prima dell’erogazione NASpI, il beneficiario deve comunicare il reddito presunto all’ente previdenziale entro un mese , non dall’ inzio dell’attività, ma dalla domanda di disoccupazione.

Con l’esercizio di attività , l’indennità Naspi è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.  

La comunicazione in questione può essere resa accedendo al sito Inps. Una volta effettuato l'accesso al servizio, sarà possibile trasmettere la comunicazione utilizzando il seguente percorso dalla barra laterale sinistra: “Altri Servizi” –> “NASpI” -> “Comunicazione NASpI-COM”. La stessa dichiarazione di reddito presunto può essere trasmessa anche dagli enti di patronato.