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INPS – Circ. n. 98 del 5.06.2025 : NASPI – Nuovo requisito contributivo. Le istruzioni


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 In materia di sostegno alle persone in stato di disoccupazione, la Legge di bilancio 2025 è intervenuta sulla disciplina della NASpI, introducendo un nuovo e più stringente requisito contributivo ai fini della fruizione dell' indennità di disoccupazione. 

Sino al 31 dicembre per richiedere l'indennità erano richiesti : 

  • Stato di disoccupazione involontaria - Perdita involontaria del lavoro per cause non imputabili al lavoratore ; 
  • Requisito contributivo - 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. 

Per gli eventi intervenuti a partire dal 1° gennaio 2025, l’ art. 1, c. 171,  della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 ha modificato l’ art.  3, c. 1, lett. c-bis del D.Lgs. n. 22/2015 introducendo una nuova condizione legata alla maturazione del  requisito contributivo.

La stretta opera per quei lavoratori che abbiano rescisso un contratto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie, o per di risoluzione consensuale, nei 12 mesi antecedenti la cessazione per cui è richiesta l' indennità di disoccupazione NASpI. Per questi lavoratori il requisito contributivo delle 13 settimane andrà verificato nel periodo intercorrente tra i due eventi e non più nei quattro anni antecedenti la  cessazione. 

LE ISTRUZIONI INPS :

Per meglio comprendere la fattispecie in esame, l’ INPS nella circolare n. 3 del 15.01.2025, riepilogativa delle novità in materia di ammortizzatori sociali introdotte con la Legge di bilancio, aveva proposto a titolo esemplificativo   il caso di  un lavoratore che, dopo un periodo di occupazione presso l’azienda A , cessi il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie in data 15 febbraio 2025 e si rioccupi il 10 marzo 2025 presso un nuovo datore di lavoro che, tuttavia, lo licenzia il 10 aprile 2025, per giustificato motivo oggettivo. Il lavoratore, non avendo maturato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi, non può accedere alla NASpI. Laddove, invece, il licenziamento intervenga il 10 luglio 2025, essendosi concretizzato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi, il medesimo lavoratore può fruire della NASpI. 

In tempi recenti, l’ Istituto è poi ritornato sul tema con la  circ. n. 98 del 5.06.2025 fornendo istruzioni più dettagliate.

La circolare di giugno ribadisce che il nuovo requisito contributivo opera solo e soltanto per le domande di NASpI presentate a far data dal 1° gennaio 2025, in relazione a eventi di cessazione involontaria preceduti , nei 12 mesi antecedenti, da dimissioni volontarie o risoluzione consensuale da rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per espressa previsione di legge, il nuovo requisito contributivo non trova applicazione  in caso di dimissioni per giusta causa ( compreso il trasferimento non sorretto da comprovate ragioni ), dimissioni presentate durante il periodo tutelato di maternità e paternità; risoluzione consensuale nell’ambito della procedura conciliativa presso l’ ITL. Rispetto al dettato normativo, le ipotesi di esclusione sono ulteriormente ampliate dall’ INPS  alle risoluzioni consensuali conseguenti al rifiuto della proposta di trasferimento oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile con i mezzi pubblici in più di 80 minuti.

In merito alla maturazione del requisito delle 13 settimane di contribuzione, da far valere nell’ arco temporale dei 12 mesi che vanno dalla data di cessazione per dimissioni/risoluzione  consensuale del precedente rapporto a tempo indeterminato alla cessazione del rapporto per il quale si richiede l’ indennità di disoccupazione, si considerano utili :

•      i contributi previdenziali, comprensivi della quota NASpI, versati durante il rapporto di lavoro subordinato;

•      i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione

•     risulta già versata o dovuta contribuzione e i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;

•      i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;

•      i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.

Per quanto concerne la contribuzione derivante da attività lavorativa nel settore agricolo, la stessa è  utile ai fini del perfezionamento del requisito delle tredici settimane di contribuzione, fermi restando i parametri di equivalenza, che prevedono sei contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.