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Corte Costituzionale: la restituzione della NASPI non è integrale se l’attività autonoma chiude per cause esterne


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Con la sentenza n. 90 del 20.05.2024, la Corte Costituzionale afferma che la restituzione dell'anticipazione NASPI deve riguardare solo i mesi interessati dalla cessazione dell'attività imprenditoriale, avviata grazie all'anticipazione stessa, se la causa della chiusura non è imputabile al percettore.

Il caso affrontato

Il soggetto, cui era stata concessa l’anticipazione della NASPI per avviare un’attività di ristorazione, impugna giudizialmente il provvedimento con cui l’INPS chiede la restituzione integrale dell’indennità di disoccupazione a causa della chiusura del ristornate prima dei due anni coperti dall’anticipazione stessa.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce che la chiusura dell’attività imprenditoriale intrapresa era stata causata dalle restrizioni imposte per il COVID e, quindi, da cause a lui non imputabili.
Il Tribunale, investito del caso, solleva questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 22/2015, nella parte in cui prevede, senza possibilità di valutare il caso concreto, l’obbligo di restituire l’intera anticipazione della NASPI se il beneficiario stipuli un contratto di lavoro subordinato entro il termine di scadenza del periodo per cui l’indennità è riconosciuta.

La sentenza

La Corte ritiene fondata la questione sollevata, perché, a fronte dell’assenza di una concreta valutazione delle motivazioni della cessazione dell’attività autonoma, la norma è da ritenersi lesiva del principio di proporzionalità e ragionevolezza.

Invero, secondo i Giudici, se l'attività imprenditoriale è stata effettivamente avviata e portata avanti per un periodo significativo la finalità antielusiva della norma è da ritenersi soddisfatta.

Per la Consulta, quindi, se il percettore si trova nell'impossibilità di continuare l'attività imprenditoriale per motivazioni a lui non imputabili, la restituzione della NASPI deve essere proporzionale rispetto alla durata del nuovo lavoro subordinato, poiché solo per quel periodo può considerarsi l’indennità di disoccupazione priva di causa.

Diversamente, continua la Corte Costituzionale, se il fallimento dell’attività autonoma è collegabile al rischio di impresa, il percettore continua ad essere obbligato alla restituzione totale.

A cura di WST