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Senza Quota 100 quali saranno le regole per il pensionamento?


pensionati calcolano la pensione
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Si sta parlano molto del dopo “ Quota 100 ” che, come ben noto, è una forma di anticipazione del trattamento pensionistico fruibile da chi ha raggiunto i 62 anni di età e almeno 38 anni di contributi.

Allo stato, “Quota 100” è destinata trovare applicazione fino al 31 dicembre 2021.

Da qui la domanda che molti si pongono (e anche le prime risposte a tale domanda): a partire dal 1° gennaio 2022, come dovrà essere congegnato il sistema di accesso alle pensioni stante il venir meno, a quella data, di “Quota 100”?

Prima di impegnarsi nella individuazione di soluzioni applicabili a partire dalla predetta data, è utile preliminarmente fare il punto su come risulteranno regolate le condizioni di accesso al pensionamento quando, a meno di clamorosi ripensamenti, non sarà più disponibile “Quota 100”.

 

2. “Quota 100” è a termine. Le regole applicabili senza nuovi interventi legislativi

Con l'accantonamento di quota 100, anche nel 2022 le prestazioni pensionistiche cardine saranno la pensione di vecchiaia e la prensione anticipata.

Pensione di vecchiaia: fino al 31 dicembre 2022, saranno richiesti 67 anni di età e almeno 20 anni anzianità contributiva derivante da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo (contributi da lavoro, da riscatto, figurativi, volontari).

Vi sono poi una serie di situazioni (eterogenee) che portano alla pensione di vecchiaia secondo regole particolari:

1) per i lavoratori “contributivi”, ossia privi anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e, quindi, destinati a vedersi calcolata l’intera pensione con il sistema contributivo, è richiesto il possesso di un ulteriore requisito: per poter accedere alla pensione, la pensione dovrà essere almeno pari ad 1, 5 volte l’assegno sociale. Il che significa che la pensione, calcolata con il sistema contributivo, dovrà essere, ai valori attuali del predetto assegno, pari ad almeno 689, 75 euro lordi.

Nel caso in cui la pensione non superi la suindicata soglia, sarà solo a 71 anni di età che potrà ottenersi la pensione a prescindere dall’importo soglia, con la possibilità che nel frattempo intervengano incrementi di tale età dovuti alla dinamica della speranza di vita;

2) i soggetti impegnati in lavori gravosi, individuati da decreti che nel complesso hanno individuato 15 categorie di lavoratori ad essi addetti, possono fruire di un’età pensionabile di 66 e 7 mesi, a condizione che abbiano un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni e l‘attività gravosa sia stata svolta per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di lavoro;

3) i lavoratori, che al 31 dicembre 1992 avevano già maturata una anzianità contributiva pari ad almeno 15 anni, possono accedere alla pensione anche con un requisito inferiore ai 20 anni di anzianità contributiva che, come già sottolineato, costituisce la regola generale.

La pensione anticipata, che non è legata ad un’età minima, richiede la maturazione di un’anzianità contributiva almeno pari a 42 anni e 10 mesi per i lavoratori e 41 anni e 10 mesi per le lavoratrici, di cui almeno 35 maturati senza considerare la contribuzione figurativa connessa a malattie e a disoccupazione.

E’ previsto che, fino a tutto il 2026, i predetti requisiti contributivi restino fermi, a prescindere dalla possibile dinamica in crescita della speranza di vita.

Il momento di fruizione della pensione anticipata è condizionata dall’operare di una finestra che interpone un periodo di 3 mesi fra la maturazione dei requisiti e l’effettiva decorrenza della pensione.

 

2.4 La pensione con speciali requisiti per i lavoratori “contributivi”

A favore dei lavoratori “contributivi”, individuati sulla base del criterio dell’assenza di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, la legge prevede una prestazione pensionistica che indica come “anticipata” ma che, in realtà, è ibrida in quanto richiede, oltre ad un requisito contributivo, anche un requisito anagrafico.

In particolare, la possibilità di accedere alla pensione è legata ad un’età di almeno 64 anni - requisito anagrafico non legato alla dinamica della speranza di vita - e a 20 anni di anzianità contributiva effettiva (formata grazie a contributi obbligatori derivanti da periodi di lavoro, volontari, da riscatto, esclusi i contributi figurativi).

Anche per questa prestazione, è richiesto un importo soglia della prestazione: per poter accedere alla pensione, è richiesto che l’importo mensile maturato (calcolato con il sistema contributivo) sia pari o superiore a 2,8 volte quello dell’assegno sociale e, quindi, attualmente pari ad almeno 1287,52 euro mensili.

 

3. Un cammino impegnativo da compiere

A fronte del descritto assetto, peraltro illustrato in modo molto sintetico, le proposte di innovazione più articolate sono, allo stato, quelle provenienti dalle Confederazioni sindacali.

Considerando un recente documento di Cgil, Cisl e Uil, elaborato in vista della dell’ultima legge di bilancio, sulla questione dell’accesso al pensionamento si rilevano, fra le altre, le seguenti osservazioni:

“ è necessaria una flessibilità in uscita a 62 anni, superando le attuali rigidità. In questa direzione “quota 100” è una strada utile sapendo che da sola non risponde appieno all’esigenze di molti lavoratori, come ad esempio le donne, i giovani, il lavoro discontinuo, intere aree geografiche del Paese. “Quota 100”, inoltre, non deve penalizzare i lavoratori sul calcolo né avere altri vincoli o condizioni d’accesso. Vanno tutelate, in modo strutturale dal punto di vista previdenziale, le categorie che rientrano nell’Ape sociale. Devono essere eliminati i vincoli che rendono molto difficile andare in pensione con il metodo contributivo poiché condizionano il diritto alla pensione al raggiungimento di determinati importi dell’assegno (1,5 e 2,8 volte l’assegno sociale)”.

Il 27 scorso si è avuto un incontro fra il Ministro del lavoro e le Confederazioni proprio riguardo ad ulteriori interventi legislativi, la cui opportunità è apparsa condivisa.

Nel merito, a quali conclusioni si perverrà? Per saperlo, non si può che aspettare le prossime puntate.

Prof. Avv. Angelo Pandolfo Fieldfisher