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Legge di bilancio 2019 – Pensione anticipata per i lavoratori dell’editoria e per gli esposti all’amianto


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L’art. 1, comma 277, della Legge di bilancio 2019 modifica ed integra alcune disposizioni in materia di pensioni dei dipendenti di imprese in crisi appartenenti al settore dell'editoria e stampatrici di periodici.

In particolare, il predetto comma interviene sul comma 154 della l. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) estendendo al 2023 la possibilità di erogare trattamenti pensionistici secondo requisiti di accesso meno restrittivi rispetto a quelli richiesti in via ordinaria: in pratica vengono considerati sufficienti 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali anziché 37 anni di anzianità contributiva.

Secondo la legge già vigente, i predetti trattamenti sono erogati nel limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022. L’attuale Legge di bilancio, nell’ampliare tale periodo, incrementa il finanziamento di 1 milione di euro per il 2023.

L’art. 1, comma 277, inoltre, aggiunge, alla fine del comma 154, una previsione che serve a tenere indenni i predetti lavoratori dalla regola generale che comporta l’adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della speranza di vita previsto dall’art. 12 d.l. n. 78/2010.

<<277. All’articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, dopo le parole: « ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 » sono aggiunte le seguenti: « e di 1 milione di euro per l’anno 2023 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell’articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita>>

L’art. 1, comma 279, della legge di bilancio 2019 amplia la platea dei lavoratori ai quali sono riconosciuti specifici benefici riguardo all’accesso alla pensione in virtù dell’esposizione all’amianto.

In particolare, per effetto di quanto previsto dal predetto comma e di quanto già previsto dall’art. 1, comma 275 della Legge di bilancio 2016 (L. n. 208/2015), potranno fruire della normative speciali connesse all’esposizione all’amianto anche i lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione ex Ipost ed abbiano effettuato la ricongiunzione retributiva e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dalla assicurazione generale obbligatoria.

<<279. All’articolo 1, comma 275, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « quella dell’INPS » sono inserite le seguenti: « , compresi coloro che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione del soppresso Istituto postelegrafonici, abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall’assicurazione generale obbligatoria>>

A cura della Redazione