Stampa

INPS – Circ. n. 28 del 13.02.2018: Disciplina organica dell’APE volontaria


icona

L’INPS, con la circolare n. 28 del 13.02.2018, illustra in modo completo la disciplina dell’APE volontaria fornendo indicazioni utili tanto alle proprie sedi territoriali quanto agli interessati all’anticipo APE.

L’ANTICIPO FINANZIARIO A GARANZIA PENSIONISTICA:

E’ un prestito corrisposto a quote mensili da un istituto finanziatore scelto dal richiedente che matura la pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi dalla presentazione della domanda. La restituzione del prestito, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate mensili per una durata di venti anni.

SOGGETTI DESTINATARI:

Possono far richiesta dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o alla gestione separata che siano in possesso di tutti requisiti di tipo anagrafico, contributivo e di importo della pensione.

REQUISITO ANAGRAFICO:

Soddisfatto al presentarsi unitamente di tre condizioni: 

  1. Un’età minima di 63 anni alla prima data utile di presentazione della domanda di APE.
  2. Un’età che consenta la maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ( art. 24, c. 6, della L. n. 214 del 2011) entro tre anni e sette mesi dalla prima data utile di presentazione della domanda di APE.
  3. Un’età che consenta la maturazione del requisito anagrafico di cui all’art. 24, c. 6, della L. n. 214 del 2011 non prima di sei mesi, considerato che la durata minima semestrale dell’APE. 

In previsione futura occorrerà tener conto sia degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita previsti alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE, attualmente pari a sette mesi per il periodo dal 1.01.2016 al 31.12.2018, incrementati di ulteriori cinque mesi dal 1.01.2019 al 31.12.2020 (art. 12 del D.L. 31 maggio 2010 ) sia di quanto disposto dall’art. 24, c. 9, L. n. 214 del 2011 che prevede nel 2021 l’innalzamento dell’età minima pensionabile a sessantasette anni.

REQUISITO CONTRIBUTIVO:

Alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE il richiedente deve soddisfare i seguenti requisiti:

1) Anzianità contributiva non inferiore a vent’anni utile per conseguire la pensione di vecchiaia a carico di una delle forme assicurative sopra indicate (art. 24, c.7, della L. n. 214 del 2011). Ai fini del perfezionamento del requisito: 

  • Si tiene conto di tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata nella posizione.
  • Non si tiene conto di eventuali maggiorazioni e/o rivalutazioni riconosciuti dalla legge al momento del pensionamento (es.: art.13, c.8, L. n. 257/1992 ; art. 80, c. 3, L. n. 388/2000).
  • Non trovano applicazione le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi italiani con quelli maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati.
  • Rilevano i periodi contributivi oggetto di ricongiunzione.
  • I periodi contributivi di riscatto sono valutabili per la durata corrispondente all’importo di onere effettivamente versato alla data di presentazione della domanda di certificazione. 

2) Per i soggetti che vantano il primo accredito contributivo al 1° gennaio 1996, un importo di pensione, alla data di domanda di certificazione, non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale ( art. 3, c. 6, L. n. 335 del 1995 ).

REQUISITO DI IMPORTO MINIMO DI PENSIONE:

Alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE occorre che il soggetto interessato abbia maturato un importo di pensione, al netto della rata di ammortamento dell’APE richiesta, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria ( per l’anno 2017 pari a 501,89 euro).

IMPORTO MINIMO E MASSIMO DI APE:

L’importo minimo è pari a 150 euro mentre l’importo massimo è determinato in base all’ammontare mensile di pensione maturato alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE, nonché alla durata del periodo di erogazione dell’APE. Inoltre , l’importo massimo non può superare, al netto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, rispettivamente:

  • Il 75% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se l’erogazione è superiore a 36 mesi.
  • L’80% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se l’erogazione è superiore a 24 mesi e pari o inferiore a 36 mesi.
  • L’85% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se l'erogazione dell’APE è compresa tra 12 e 24 mesi.
  • Il 90 % dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è inferiore a 12 mesi. E’ l’importo massimo a dover garantire che l’importo mensile di pensione, al lordo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e al netto della rata di ammortamento, risulti pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto per l’assicurazione generale obbligatoria.

CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO ALL’APE:

L’interessato all’anticipo pensionistico, dopo aver accertato di essere in possesso di tutti i requisiti, deve presentare domanda di certificazione all’INPS. Entro 60 giorni dalla ricezione, viene comunicato l’esito per via telematica tramite il sito istituzionale. Se rigettata, la domanda potrà essere riesaminata entro 30 giorni. Nella comunicazione dell’esito dell’istruttoria viene comunicata la prima data utile per la presentazione della domanda di APE, l’importo minimo e massimo della quota mensile di APE, nonché la durata massima del finanziamento.

TERMINI PER LA DOMANDA DI APE:

Stante la natura sperimentale della norma, i soggetti in possesso della certificazione possono presentare la domanda di APE all’istituto finanziatore, tramite l’INPS, entro il 31 dicembre 2019. Per i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 18 ottobre 2017, la presentazione della domanda deve essere effettuata entro il 18 aprile 2018. Contestualmente alla domanda di APE, l’interessato deve presentare domanda di pensione di vecchiaia. 

DECORRENZA DELL’APE:

L’APE decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

INCOMPATIBILITA’ CON ALTRE PRESTAZIONI:

L’APE volontaria è incompatibile con la percezione di qualsiasi trattamento pensionistico diretto. Qualora durante l’erogazione dell’ APE il beneficiario presenti domanda di pensione diretta prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’art. 24, commi 6 e 7, della L. n. 214 del 2011, l’INPS ne dà comunicazione all’istituto finanziatore che sospende l’erogazione.

REGIME FISCALE:

Le somme del finanziamento erogate in quote mensili non concorrono a formare il reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per il rischio di premorienza, è riconosciuto un credito d’imposta annuo nella misura massima del cinquanta per cento dell’importo anch’esso non concorrente alla formazione del reddito.

INCREMENTO DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO:

I datori di lavoro del settore privato, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà di cui agli art. 26 e 27 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, possono previo accordo individuale con il lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale del lavoratore.