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INPS - Circ. n. 23 del 28.01.2025 : Rinnovo delle pensioni e prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2025


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Con la circ. n. 23 del 28.01.2025 , l’ INPS ha riepilogato i nuovi valori per il calcolo delle prestazioni pensionistiche e assistenziali per il 2025.

L’ INPS ricorda che per il 2024 l’indice provvisorio di +5,4% è stato confermato in via definitiva, mentre il valore provvisorio per il 2025 è +0,8%, salvo conguaglio sul cedolino della pensione.

A seguito della rivalutazione dello 0,80%, oltre all’adeguamento delle prestazioni in corso, sia previdenziali che assistenziali, la circolare fa presente che si è proceduto all’aggiornamento di ulteriori parametri di riferimento utili alla determinazione del valore della pensioni con decorrenza 2025.

In virtù degli aggiornamenti effettuati, per quanto concerne il trattamento minimo  il valore definitivo mensile per il 2024 è 598,61€ (annuale 7.781,93 €), mentre il valore provvisorio del 2025 è 603,40€ (annuale 7.844,20€). Per quanto riguarda l’assegno sociale, l’importo definitivo 2024 è 534,41€ (annuale 6.947,33€) e l’importo provvisorio 2025 è 538,69€ (annuale 7.002,97€).

Per quanto riguarda le modalità di applicazione della perequazione, nel 2025 riprende efficacia l’articolo 1 comma 478 della legge n. 160/2019, di conseguenza la rivalutazione si applica in base agli scaglioni di reddito pensionistico della seguente tabella:

  • al 100% per lo scaglione di importo fino a 4 volte il trattamento minimo, quindi con l’aumento dello 0,8% fino a 2.394,44€
  • al 90% per lo scaglione di importo oltre 4 e fino a 5 volte, vale a dire con l’incremento dello 0,72% per l’importo da 2.394,45€ fino a 2.993,05€
  • al 75% per lo scaglione di importo oltre 5 volte il trattamento minimo, quindi da 2.993,06€.

La recente legge di bilancio (legge n. 207/2024 art. 1 comma 180) ha previsto che, in via eccezionale, la rivalutazione non si applichi ai pensionati all’estero titolari di prestazioni superiori al trattamento minimo, fatta salva una clausola di garanzia, di conseguenza non verrà ad essi attribuita alcuna rivalutazione se la prestazione pensionistica supera 603,40€.

Viceversa, è stato prorogato fino al 2026 l’incremento straordinario per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo introdotto dalla legge n. 197/2022 art. 1 comma 310, nella misura del +2,2% per il 2025 e + 1,3% per il 2026.

Fonte : INPS