Con la circ. n. 1 del 2.1.2024, l' INPS comunica che dal 1° gennaio 2024 la pensione minima sale a 598,61 euro e l’assegno sociale passa a 534,41 euro e recepisce l’indicizzazione al 5,4%, dal 1° gennaio 2024, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
L’articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha stabilito “per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024″. Pertanto, contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni, l' INPS ha provveduto a riconoscere l’incremento di cui all’articolo 1, comma 310, della legge n. 197/2022, ove spettante, nella percentuale prevista per il 2024. Con un trattamento minimo : 598,61 € e un incremento di 2,7 punti percentuali , pari a 16,16 € , l' importo massimo riconosciuto ammonta a 614,77 €.
Con la medesima circolare l' Istituto ricorda che :
- l’incremento viene applicato sul trattamento mensile in pagamento determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 197/2022;
- per la corresponsione dell’incremento non rilevano i redditi posseduti dal soggetto;
- nel caso di pensione integrata al trattamento minimo, l’incremento è calcolato con riferimento all’importo integrato al trattamento minimo;
- nel caso di pensioni non integrate al trattamento minimo, il cui importo a calcolo sia pari inferiore al trattamento minimo INPS, l’incremento viene calcolato sull’importo lordo in pagamento;
- per le pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è calcolato sull’importo complessivo lordo in pagamento e pertanto sul pro-rata italiano.
Il documento di prassi fornisce anche istruzioni per la rivalutazione dei trattamenti pensionistici per le vittime di guerra, superstiti orfani, rivalutazione delle quote dovute ad altro beneficiario, accompagnamento a pensione.
Fonte: INPS