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Corte Costituzionale: sospensione della pensione quota 100 anche con redditi lavorativi marginali?


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Con la sentenza n. 162 del 04.11.2025, la Corte Costituzionale afferma, indirettamente, che spetta ai giudici di merito valutare, in concreto, la durata della sospensione del trattamento di pensione “quota 100” a seconda dell’entità dei redditi lavorativi percepiti in violazione del divieto di cumulo.

Il caso affrontato

Il ricorrente, pensionato con “quota 100”, impugna giudizialmente il provvedimento con cui l’INPS aveva disposto la sospensione dell’intera annualità di pensione e chiesto la restituzione di circa 24.000 euro per aver svolto una sola giornata di lavoro subordinato, percependo un reddito lordo di € 83,91.
Il Tribunale di Ravenna, investito del caso, solleva questioni di legittimità costituzionale della norma che dispone il divieto di cumulo per i pensionati con “quota 100”, sostenendo che la perdita annuale del trattamento, a fronte di un reddito lavorativo marginale, appare manifestamente sproporzionata e lesiva del diritto al sostentamento.

La sentenza

I Giudici rilevano, preliminarmente, che il Tribunale rimettente non ha assolto all’onere di interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata.

Tuttavia, la Consulta evidenzia che la disposizione in questione non prevede testualmente le conseguenze della violazione e, quindi, lascia spazio a un’interpretazione conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, anche limitando la sospensione del trattamento pensionistico ai soli mesi di effettiva attività lavorativa.

Su tali presupposti, la Corte – nel dichiarare l’inammissibilità delle questioni prospettate – ha rilevato che spetta ai giudici di merito esercitare, in prima istanza, l’attività interpretativa costituzionalmente conforme.

A cura di WST