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Corte Costituzionale: pensione di reversibilità anche ai nipoti maggiorenni se inabili


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Con la sentenza n. 88 del 05.04.2022, la Corte Costituzionale afferma che anche i nipoti maggiorenni che vivono a carico del nonno al momento della morte dello stesso, hanno diritto, se inabili al lavoro, alla pensione di reversibilità.

Il caso affrontato

La Corte di Cassazione, adita in merito, solleva questione di legittimità costituzionale – in relazione agli artt. 3 e 38 Cost. – dell’art. 38 del DPR 818/1957, nella parte in cui non include, tra i soggetti beneficiari della pensione di reversibilità, anche i maggiori orfani e interdetti dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti.

La sentenza

La Corte Costituzionale rileva che il rapporto di parentela tra l’ascendente e il nipote maggiorenne, orfano e inabile al lavoro, subisce un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello con il nipote minorenne, che a seguito della pronuncia n. 180/1999 della stessa Consulta ha diritto alla pensione di reversibilità al decesso del nonno.

Per la sentenza, infatti, i due tipi di rapporto appaiono in tutto e per tutto assimilabili, posto che in entrambi i casi i nipoti si trovano in condizione di minorata capacità e vivono a carico del nonno al momento del decesso di questo.

Per i Giudici, dunque, è illogico e ingiustamente discriminatorio che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico di reversibilità, tanto più se si tiene conto della condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata in cui versano.

Su tali presupposti, la Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 38 del DPR 818/1957, nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

A cura di Fieldfisher