Con la sentenza n. 167 del 13.11.2025, la Corte Costituzionale afferma che il raffreddamento della perequazione automatica delle pensioni superiori a quattro volte il minimo INPS non costituisce un prelievo tributario e, anche alla luce del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, non può essere tacciato di incostituzionalità.
Il caso affrontato
Alcuni ex dipendenti del comparto difesa e sicurezza ricorrono giudizialmente al fine di contestare il meccanismo di perequazione automatica ridotta per i trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il minimo INPS.
La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna, investita del caso, solleva questioni di legittimità costituzionale del meccanismo di rivalutazione ridotta delle pensioni, ritenendolo foriero di disparità di trattamento tra pensionati e lavoratori in servizio e anche tra diverse categorie di pensionati.
La sentenza
La Corte rileva, preliminarmente, che il meccanismo di raffreddamento non configura un prelievo tributario. Difatti, non vi è decurtazione patrimoniale, stante che le pensioni, seppur in misura inferiore, vengono comunque aumentate.
Invero, per la Consulta, la finalità della norma, non è la raccolta di risorse per le spese pubbliche, bensì la sostenibilità previdenziale e l’equilibrio finanziario del sistema a tutela delle pensioni più basse.
Per i Giudici, tale misura risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, intervenendo peraltro sulla perequazione automatica che è uno strumento tecnico e non un diritto assoluto.
Su tali presupposti, la Corte dichiara l’infondatezza delle censure mosse alla norma, ritenendo legittimo l’intervento del legislatore mediante misure differenziate, purché non irragionevoli.
A cura di WST
