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Corte Costituzionale – Legittimità costituzionale della decurtazione delle pensioni agli ex dipendenti della Camera


Con la sentenza n. 213 del 12.10.2017 la Corte Costituzionale affronta la questione di legittimità riguardante la decurtazione delle pensioni agli ex dipendenti disposta dall'Ufficio di Presidenza della Camera, secondo quanto stabilito all'art. 1, commi 486 e 487, L. 147/2013. 

In relazione al fatto che l’Ufficio di Presidenza della Camera ha disposto la decurtazione delle pensioni di ex dipendenti per l’importo e la durata stabiliti dal comma 486 della L. n. 147/2013 e ha provveduto al versamento dei conseguenti risparmi all’entrata del bilancio dello Stato dando implicitamente seguito a quanto previsto dal comma 487 della predetta legge, un gruppo di pensionati, già dipendenti della Camera, ha promosso due giudizi presso la Commissione giurisdizionale per il personale della Camera e questa, con due ordinanze di identico contenuto, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata dai pensionati.

Con la sentenza n. 213/2017, la Corte affronta la questione, escludendo l’illegittimità dei due citati commi.

In particolare, viene osservato dalla Corte che il comma 487 salvaguarda l’autonomia degli organi costituzionali, non dicendo che devono applicare rigidamente quanto previsto dal precedente comma 486 all’atto di regolare il contributo di solidarietà da applicare sulle pensioni più elevate.

Il comma 487 stabilisce solo che gli organi costituzionali devono procedere in base ai principi di cui al comma 486, anche tramite interventi sui trattamenti di quiescenza del proprio personale, e i principi recati dal comma 486, come riconosciuto dalla precedente sentenza della Corte n. 173/2016, non sono in conflitto dato che danno luogo ad operazioni, limitate nel tempo ed eccezionali, incidenti, secondo un criterio di progressività ed in base ad aliquote ragionevoli, sugli importi pensionistici più elevati.

La sentenza più recente giunge alle conclusioni di cui si è appena detto anche sottolineando la differenza dei contributi di solidarietà prefigurati dalla L. n. 147/2013 e il “contributo di perequazione” di cui all’art. 18, comma 22-bis, del D.L. n. 98/2011, considerato illegittimo dalla sentenza n. 116/2013.

Per questo, per farsi un’idea più ampia del pensiero della Corte sui prelievi di solidarietà sulle pensioni, è utile leggere anche la sentenza n. 116.