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Corte Costituzionale: la pensione Quota 100 non è cumulabile con il lavoro subordinato


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Con la sentenza n. 234 del 24.11.2022, la Corte Costituzionale dichiara la pensione raggiunta con “Quota 100” incumulabile con i redditi derivanti da rapporti di lavoro subordinato, posto che vi sarebbe una netta contraddizione tra la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal mercato del lavoro e una contestuale prosecuzione dello svolgimento di attività lavorativa.

Il caso affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente avverso la richiesta dell’INPS di rimborso dei ratei di pensione erogati da maggio 2019 ad agosto 2020.
A fondamento della richiesta, l’Istituto previdenziale aveva dedotto l’illecito svolgimento da parte del ricorrente, andato in pensione con l’opzione “Quota 100”, di attività di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità (per cui aveva percepito un reddito complessivo di € 1.472,47 lordi).
Il Tribunale di Trento – investito del caso – solleva un problema di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, del D.L. 4/2019, in riferimento agli artt. 3, 4, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.
In particolare, il Giudice rimettente sottolinea una irragionevole disparità di trattamento, posto che la norma permette di cumulare alla pensione compensi fino a € 5.000,00 lordi annui, derivanti, però, soltanto da attività di lavoro autonomo occasionale e non anche da rapporti di lavoro dipendente.

La sentenza

La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità sollevata, osservando preliminarmente che non esiste alcuna contraddizione fra la cumulabilità dei redditi da lavoro autonomo occasionale (entro la soglia annua) e l’incumulabilità dei redditi da lavoro intermittente, poiché le situazioni poste a raffronto non sono omogenee.

Per i Giudici, infatti, il lavoro intermittente - in quanto riconducibile nell’alveo della subordinazione - si accompagna all’obbligo di contribuzione, mentre quello autonomo occasionale prevede un onere contributivo solo in caso di superamento della soglia di € 5.000,00 lordi annui.
L’assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro esaminate porta, dunque, alla conclusione che non risulta violato il principio di eguaglianza.

A conforto di ciò, la Consulta sottolinea che la prevista sospensione del trattamento pensionistico in caso di violazione del divieto di cumulo è rivolta a garantire un’effettiva uscita del pensionato, che ha raggiunto la cosiddetta Quota 100, dal mercato del lavoro, nel rispetto della ratio sottesa alla norma, volta anche a creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale.

Su tali presupposti, la Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, DL 4/2019, convertito, con modificazioni, nella L. 26/2019.

A cura di Fieldfisher