Con la circolare n. 24 del 5 ottobre 2015, il Ministero del Lavoro fornisce le prime indicazioni riguardo alle nuove disposizioni introdotte dal D.lgs. 148/2015 emanato per il riordino della disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
La circolare esplicativa approfondisce le novità introdotte dal decreto entrato in vigore il 24 settembre 2015, successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 23. Si riportano di seguito gli argomenti trattati:
1. CAMPO DI APPLICAZIONE: Vengono fornite indicazioni riguardo l’ambito di applicazione soggettivo dell’istituto con riferimento ai lavoratori beneficiari e alle imprese.
2. DURATA MASSIMA COMPLESSIVA: Prevista sia per la CIGO che per la CIGS e riferita alla singola unità produttiva. I trattamenti non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile (salvo eccezioni)
3. CAUSALI CIGS: Per ciascuna causale di intervento viene fornita indicazione della durata massima consentita per la concessione dei trattamenti di integrazione.
4. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SINDACALE: La circolare fornisce una serie di indicazioni riguardo la procedura di consultazione sindacale in caso di CIGS per causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale.
5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: Esclusivamente per via telematica entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla stipula dell’accordo collettivo aziendale, usufruendo del canale CIGSonline e allegando l’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o dalle riduzioni di orario. Per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale viene richiesto di comunicare anche il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l’unità produttiva oggetto dell’intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali