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INPS – Mess. n. 4781 del 21.12.2020 : Esonero contributivo alternativo alla CIG - istruzioni per la denuncia contributiva


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Con il mess. n. 4781 del 21.12.2020, vengono integrate e ulteriormente precisate le indicazioni, riguardanti l’esonero contributivo alternativo ai trattamenti di Cassa Integrazione previsto dal DL Agosto. 

La materia era stata già precedente chiarita con il mess. n. 4254 del 13.11.2020, contenente prime indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero in oggetto nel flusso Uniemens, e con il mess. n. 4487 del 27.11.2020, contenente ulteriori precisazioni indirizzate alle Strutture territoriali dell’Istituto.  

L’ esonero può essere richiesto per i periodi tra il 15 agosto e il 31 dicembre, per un massimo di quattro mesi. L’ammontare dell’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’ INAIL. Nella retribuzione assunta a base di calcolo devono essere considerati anche i rati delle mensilità aggiuntive.

L’ INPS precisa che l’importo riconosciuto a titolo di esonero contributivo potrà essere fruito per l’intero importo anche sulla denuncia relativa anche ad una sola mensilità, a condizione che vi sia capienza. Laddove ciò non fosse possibile, è consentito recuperare gli importi sulle denunce pregresse avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive. 

Fonte: INPS – Mess. n. 4781 del 21.12.2020