Stampa

INPS - Mess. n. 4272 del 29.11.2023 : CIGS – Piani di sviluppo strategico e ZES – Nuove istruzioni per la cassa integrazione


Con il mess. n. 4272 del 29.11.2023 l’ INPS ha fornito le istruzioni necessarie per accedere ai nuovi trattamenti straordinari di integrazione salariali previsti all’ art. 12-quater del DL 10 agosto 2023 n. 104 ( cd. DL Asset ), per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico ubicate in Zone Economiche Speciali ( ZES ). 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del Dl 91/2017, sono qualificate Zes le zone – istituite con apposito dpcm - geograficamente delimitate e chiaramente identificate, situate entro i confini dello Stato, costituite anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale e comprendenti almeno un’area portuale rientrante nella rete trans-europea dei trasporti. 

Ai trattamenti riconosciuti entro il 31 dicembre 2023, nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive, realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione ad avviso pubblico, non si applicano le limitazioni riguardanti l’anzianità di effettivo lavoro e la durata delle ore di sospensione autorizzabili ( art. 1, c. 2 e art. 22, c. 4 del D.Lgs. 148/2015 ). 

Dal punto di vista contributivo il messaggio chiarisce che per i trattamenti in commento è dovuto il versamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata la lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo Tesoreria viene confermato l’obbligo di contribuzione , anche durante il periodo di integrazione salariale, delle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro. 

Per quanto concerne l’erogazione delle prestazioni, nel caso in cui il decreto di concessione preveda il pagamento diretto da parte dell’ INPS, quest’ ultima richiede che il flusso UniEmens venga inviato a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’autorizzazione. Per il pagamento con conguaglio, la richiesta dovrà essere inoltrata a pena di decadenza entro il termine di sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione se emanato successivamente. 

Fonte: INPS