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INPS - Mess. n. 2736 del 26.07.2024 : Caldo eccessivo – integrate le istruzioni per la cassa integrazione


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Con l'aumento esponenziale delle temperature  sono  diverse le Regioni italiane che hanno emanato ordinanze per vietare il lavoro all'aperto durante le ore più calde della giornata.

L’ ultima ad aggiungersi in ordine di tempo è la Regione Marche, la tredicesima di un già folto elenco composto attualmente da :  Emilia Romagna ; Umbria ; Toscana ; Marche ; Lazio ; Molise ; Abruzzo ; Basilicata ; Campania ; Puglia ; Calabria ; Sicilia e Sardegna. In queste Regioni i lavoratori a rischio  devono astenersi dalle attività nella fascia 12:30-16:00 fino al 31 agosto con temperature oltre i 30 gradi.

Sono queste misure che mirano a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori in specifici settori dove il rischio di stress termico è maggiormente elevato, specialmente nei settori agricolo, florovivaistico ed edile e che trovano il loro fondamento nel Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.   

Le ordinanze regionali non saranno applicate a tutti i lavoratori, ma solo in caso di rischio climatico “alto”, segnalato dagli appositi bollettini, e relativamente a determinate categorie di prestatori d’opera. I bollettini climatici sono disponibili sul sito worklimate.it, con riferimento ai “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa”.

Alla mancata osservanza degli obblighi derivanti dalle ordinanze vengono applicate le sanzioni previste dall’articolo 650 del codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave. I trasgressori, cioè, potranno essere sanzionati con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a euro 206. In caso di reato più grave, cioè se l’inosservanza dovesse portare a eventuali danni alla salute dei lavoratori, scatterebbero sanzioni più pesanti.

A fronte di queste ordinanze, da rilevare quali provvedimenti volti alla "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori" i soggetti datoriali potranno fare ricorso agli ammortizzatori sociali, fermo restando la possibilità di ricorrervi con la distinta causale "eventi meteo", anche nel caso di temperature elevate superiori a 35 gradi registrate dai bollettini meteo o "percepite" in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto.

Vista la possibile sovrapposizione delle due causali ( si pensi all’ interruzione nella stessa giornata prima per caldo eccessivo e subito dopo  per effetto di una specifica ordinanza ) l’ INPS ha recentemente integrato le propri istruzioni con il mess. n. 2736 del 26.07.2024.  

L 'INPS ha precisato che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l'una con causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori" e l'altra con causale "evento meteo" per "temperature elevate".

Nel caso in cui venga presentata un'istanza con causale "evento meteo" per "elevate temperature", riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità, sarà cura dell’ INPS tenerne conto, riconoscendo come integrabili sia le giornate o le ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia le giornate o le ore per le quali pe predette ordinanze hanno vietato l’attività lavorativa, in quest’ultimo caso a prescindere dall’accertamento delle condizioni. 

Lo stesso messaggio fornisce istruzioni operative in merito agli ammortizzatori sociali approvati in sede di conversione del DL 15 maggio 2024, n. 63 recante  "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale". Anche qui l’intervento del legislatore fa capire quanto sia attuale il problema delle condizioni di lavoro in determinati settori, e per specifiche attività lavorative, tanto che l’ Ispettorato con nota n. 5752/2024 ha annunciato un incremento dell’attività di vigilanza in specifici settori produttivi maggiormente a rischio.