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Legge 12 luglio 2024 n. 101 : DL Agricoltura è convertito in legge. Le novità in materia di lavoro e previdenza.


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E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 12 luglio 2024 n. 101, di conversione del DL 15 maggio 2024 n. 63 ( cd. DL Agricoltura ) , recante “ Disposizioni urgenti per le imprese agricole , della pesca e dall’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale “ in vigore dal 14 luglio 2024. [ TESTO COORDINATO ]

Il provvedimento contiene al suo interno tutta una serie di misure di sostegno alle imprese agricole , della pesca e acquacoltura tra cui il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, una moratoria di dodici mesi sui mutui e finanziamenti in scadenza nel 2024, oltre a nuove regole per l’installazione di impianti fotovoltaici in terreni agricoli.

Per quanto concerne gli aspetti lavoristici e previdenziali , con la conversione sono state introdotte alcune disposizioni a contrasto del lavoro irregolare e del caporalato, disposizioni specifiche per gli appalti in agricoltura con l’istituzione di una banca dati  e di tutela per la salute dei lavoratori esposti allo stress termico delle ondate di calore grazie a l’estensione della cassa integrazione ordinaria.

Banca dati degli appalti in agricoltura ( art. 2-quinquies ) - Al fine di rafforzare i controlli sugli appalti in agricoltura, è prevista l’istituzione presso l’INPS della banca dati degli appalti in agricoltura. Potranno accedervi il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell’INAIL.

Alla banca dati dovranno iscriversi le imprese non agricole con dipendenti addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli o di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta, e le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, con dipendenti addetti a tali attività, che intendono partecipare ad appalti in cui l’impresa committente sia un’impresa agricola. 

Alla stipula del contratto di appalto le imprese dovranno rilasciare al committente polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dei contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto e delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti dell'impresa stessa impiegati nell'appalto.

Con un successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali , da emanare di concerto con il Ministro dell’agricoltura, sentiti l’INPS, l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INAIL e le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro del settore agricolo andranno definiti i requisiti di qualificazioni dell’appaltatore ; regole tecniche per l’acquisizione e aggiornamento delle informazioni presenti in banca dati e caratteristiche della polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto nonché delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti dell’impresa stessa impiegati nell’appalto.

L’ INPS procederà poi alle dovute verifiche e, in caso di esito positivo, verrà rilasciata all’impresa richiedente un’attestazione di conformità.

Diversamente, nel caso in cui il contratto di appalto nel settore agricolo sia concluso senza la stipulazione della polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dei contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti oppure concluso, o eseguito, da un’impresa priva dell’attestazione di conformità, è prevista, a carico del committente e dell’appaltatore, una sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro, senza possibilità per gli Ispettori di applicare la diffida accertativa. Inoltre l’irrogazione della sanzione impedisce, per un periodo di un anno a decorrere dalla notifica dell’illecito, l’iscrizione o la permanenza nella Rete del lavoro agricolo di qualità.

Per espressa previsione, sono esclusi dalla presente disciplina i contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Interventi in materia di ammortizzatori sociali ( art. 2-bis ) - Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, sono previste disposizioni finalizzate a prevenire l’esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle ondate di calore rendendo più semplice l’accesso agli ammortizzatori sociali per i datori di lavoro del settore agricolo e del settore edile, lapideo e dell’escavazione .

Per i datori di lavoro agricolo si stabilisce che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e il 31 dicembre 2024, il trattamento di CISOA per  intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito.

Per il settore edile, lapideo e delle escavazioni, comprese le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini,  le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024 determinati da eventi oggettivamente non evitabili, non rientrano nel limite massimo di durata dei trattamenti fissato in 52 settimane nel biennio mobile.  A queste ultime, non si applica il contributo addizionale alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale previsto dalla normativa.

CIGS per aree di crisi industriale complessa ( art. 2-bis comma 5 ) – Nel limite di 7,5 milioni di euro, sono destinate nuove risorse per il finanziamento  dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria o mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa individuate dal MIMIT con i decreti del 17 aprile 2023 e 11 settembre 2023 , corrispondenti alle aree di Melfi ; Potenza e Rionero in Vulture. 

Sistema informativo contro il caporalato e incremento personale ispettivo ( art. 2-quater ) - Il nuovo Sistema informativo sarà uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale.  Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, , il Ministero dell'interno, l’INPS, l'INAIL, l'INL, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l’ISTAT. Il nuovo sistema è finalizzato a consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, favorire l’evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell’agricoltura. Al riguardo, è, altresì, prevista l’assunzione fino a 403 nuove risorse per l’INPS e fino a 111 per l’INAIL, con sblocco della relativa capacità di assunzione di INPS ed INAIL per procedere all’integrazione del contingente ispettivo.

Riduzioni contributive per le imprese alluvionate ( art. 2, comma 1 ) -  Viene estesa alle aziende operanti nelle zone agricole colpite dalle alluvioni del maggio 2023 ( Emilia Romagna ; Toscana e Marche )  la riduzione del 68% dei premi e dei contributi previdenziali per i periodi compresi tra il primo gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 a carico dei datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, prevista dalla normativa vigente in favore delle imprese agricole che operano in zone agricole svantaggiate.

Elenchi nominativi lavoratori agricoli ( art. 2, comma 3 )  - Vengono reintrodotti gli elenchi nominativi trimestrali di variazione degli operai agricoli a tempo determinato e di quelli stagionali. Detti elenchi ritorneranno ad essere pubblicati dall’ INPS sul proprio sito istituzionale .  Il servizio, con valore di notifica ai soggetti interessati, consente ai lavoratori a tempo determinato di accedere alle specifiche  tutele previdenziali e assistenziali dall’indennità di disoccupazione alla cassa integrazione agricola.

Imprese di interesse strategico nazionale ( articoli da 13 a 15 ) – Al Capo V del decreto sono previste misure di carattere finanziario e amministrativo volte a garantire la continuità operativa degli impianti ex ILVA . Per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria, su istanza dei commissari, sono prorogati i termini e le procedure delle imprese affittuarie dei predetti complessi aziendali. Introdotta in sede di conversione una norma posta a tutela degli acquirenti con la quale è previsto che, nel caso di vendita effettuata all’esito di procedura pubblica, dichiarata nulla o annullata in conseguenza di vizi della procedura, gli effetti della vendita restano fermi nei confronti degli acquirenti e il risarcimento del danno avviene solo per equivalente.

Fonte : Gazzetta Ufficiale