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INPS – Mess. n. 2388 del 13.06.2018: Proroga CIG in deroga – regime autorizzatorio dopo il D.L. 9 maggio 2018, n. 44


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L’INPS ha emanato il messaggio n. 2388 del 13.06.2018 con il quale vengono riportate integrazioni alle modalità di trasmissione delle autorizzazioni ai provvedimenti di concessione inviati regionali precedentemente esposte con la circolare n. 60 del 29 marzo 2018.

In data 9 maggio 2018 è stato pubblicato nelle G.U. n. 10, il decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, recante “ Misure urgenti per l’ulteriore finanziamento degli interventi di cui all’art. 1, comma 139, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali”.

L’articolo 2 del citato decreto, all’articolo 1, comma 145, della citata legge n. 205/2017 ha sostituito le parole “concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell’anno 2017” con le parole “aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017”.

Alla luce della novella normativa introdotta dal citato articolo 2, non si considera più determinante per la legittimità del provvedimento regionale di concessione la data di emanazione del provvedimento medesimo, bensì il periodo di concessione della prestazione di cassa integrazione in deroga. Pertanto, le Regioni possono concedere proroghe esclusivamente di provvedimenti i cui trattamenti hanno inizio nell’anno 2016 e durata con effetti per tutto il 2017, cosiddetti “decreti a cavallo”.

Fonte: INPS