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INPS – Mess. n. 1008 del 9.03.21 : Milleproroghe – differimento termini decadenziali per la cassa integrazione COVID-19


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Con mess. n. 1008 del 9.03.2021 , l’ INPS illustra le disposizioni impartite con la conversione del cd. Decreto Milleproroghe in ordine al differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Trattasi dell’art. 11, c. 10-bis, D.L. 183/2020, il quale differisce al 31 marzo 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies, D.L. 18/2020, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020. 

DOMANDE OGGETTO DI DIFFERIMENTO :  

Rientrano nel differimento al 31 marzo 2021 tutte le domande di Cigo, Cigd, assegno ordinario (Aso) dei Fondi di solidarietà bilaterali, Fis e Cisoa connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020. Pertanto, possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso. 

Beneficiano del regime di differimento anche le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, a mezzo modelli “SR41” e “SR43” semplificati, i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020, pertanto il differimento al 31 marzo 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 1° dicembre 2020. 

L’Istituto chiarisce che i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021. A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline, come riepilogate nell’ allegato n. 1 al messaggio

DOMANDE GIA’ INVIATE E RESPINTE: 

Il mess. n. 1008 del 9.03.2021 precisa che, per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda, i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze. Per quanto riguarda le domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini, dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.

Fonte : INPS - Mess. n. 1008 del 9.03.2021