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INPS - Circ. n. 86 del 15.07.2020 e Mess. n. 2825 del 15.07.2020: CIG in deroga, calcolo delle settimane di cassa


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L’Inps interviene con ulteriori strumenti di prassi amministrativa, riguardanti questa volta la cassa integrazione in deroga. Si tratta della circ. n. 86 del 15.07.2020 e del mess. n. 2825 del 15.07.2020 ad essa collegato.

In particolare, la circolare tiene conto non solo del decreto Rilancio ma anche del successivo d.l. n. 52/2020 e, quindi, considera la possibilità di riconoscere, oltre alle nove settimane già previste dal decreto Cura Italia, anche ulteriori cinque settimane nonché altre quatto settimane inizialmente collocate nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 e ora rese fruibili anche prima.

Dopo avere trattato dei datori di lavoro destinatari della cassa in deroga e dei lavoratori che possono beneficiarne, la circolare si concentra sulle condizioni a cui è legata la fruibilità della cassa in deroga successivamente alle prime nove settimane.

Al riguardo, la circ. n. 86 del 15.07.2020 precisa che l’autorizzazione a fruire di nove settimane, riconosciuta dalla Regione o dal Ministero della del lavoro per le aziende pluri-localizzate, legittima a presentare la domanda all’Inps per le ulteriori cinque settimane fino al 31 agosto 2020, indipendentemente dalla effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato in precedenza.

Secondo la circolare, i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo di quattordici settimane, al fine di fruire dell’ulteriore tranche di quatto settimane dovranno inoltrare apposita domanda all’Inps.

Per le aziende con unità produttive situate nelle cosiddette “zone rosse” e per quelli con unità produttive nelle cosiddette “Regioni gialle” di cui al d.l. n. 9/2020 (ora abrogato), le ulteriori quattro settimane potranno richiedersi esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle precedenti settimane, ovvero di ventisette complessive (22+5) per le zone rosse e diciotto complessive ( 13+5) per Regioni gialle.

La circolare, infine, tratta delle modalità di presentazione della domanda e della autorizzazione delle prestazioni.

Un paragrafo specifico è dedicato alla cassa in deroga per i lavoratori sportivi.

Il messaggio n. 2825 del 15.07.2020, a sua volta, interviene sui criteri di calcolo delle settimane di cassa in deroga.

Stante il passaggio della competenza in materia di cassa in deroga dalle Regioni al Ministero, ove si tratti di cassa va oltre le nove settimane autorizzate dalla Regioni, il messaggio, su conforme avviso del Ministero del lavoro, precisa che l’Inps considererà interamente autorizzato il periodo di nove settimane laddove le giornate autorizzate si collochino all’interno del range da 57 a 63 giornate complessive, fermo restando il più ampio range per le aziende ubicate nei Comuni delle zone rosse ( da 148 a 154 giornate) e per quelle ubicate nelle Regioni gialle (da 85 a 91 giornate).

Per la fruizione delle ulteriori quattro settimane, il messaggio richiama la disposizione del d.l. n. 52/2020, secondo la quale queste sono fruibili dai datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattrodici settimane.

Fonte: INPS