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Ammortizzatori sociali : le novità 2024 in materia di integrazioni salariali


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La Legge di bilancio 2024 entrata in vigore il primo gennaio 2024 introduce una serie di provvedimenti in ambito lavoristico.

Qui di seguito si fornisce un riepilogo delle principali misure in materia di ammortizzatori sociali.

Trattamenti per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa

Riguardo al sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti di imprese situate in aree di crisi industriale complessa, l'articolo 1, comma 170, della legge di Bilancio 2024 destina una somma di 70 milioni di euro dal Fondo sociale per occupazione e formazione. La somma in questione è finalizzata alla continuazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga.

Le risorse menzionate saranno distribuite tra le regioni interessate tramite un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali in accordo con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività in favore delle imprese che cessano l’attività produttiva

Per quanto riguarda le imprese in fase di cessazione dell'attività produttiva, l'articolo 1, comma 172, della legge n. 213/2023 prevede, per l'anno 2024 e nel rispetto di specifici limiti di spesa, l'accesso a un trattamento di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale, finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.

L'ammissione al trattamento resta subordinata alla stipula di un accordo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che verifica la sostenibilità finanziaria dell'intervento e ne quantifica il costo.

La proroga del trattamento in questione è prevista con un limite di spesa di 50 milioni di euro per il 2024.

Dotazione finanziaria per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22–bis del D.lgs. n. 148/2015

L’articolo 1, comma 174, della legge n. 213/2023 aumenta di 50 milioni di euro le risorse già stanziate per la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall’articolo 22-bis del D.lgs. n. 148/2015, portando il tetto di spesa per il 2024 a 100 milioni di euro.

La predetta disposizione normativa consente alle imprese di importanza strategica, anche a livello regionale e con significative problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga ai limiti di durata stabiliti dagli articoli 4 e 22 del D.lgs. n. 148/2015.

L’ulteriore periodo di CIGS può avere le seguenti durate:

  • riorganizzazione aziendale: 12 mesi;
  • crisi aziendale: 6 mesi;
  • contratto di solidarietà: 12 mesi.

 

 

Trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica

Gli articoli 175 e 176 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024 riconoscono un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) per le imprese di interesse strategico nazionale, con più di 1.000 dipendenti, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati.

Questo trattamento, introdotto originariamente dall’articolo 42 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, può essere concesso in deroga ai limiti di durata della normativa vigente, come specificato negli articoli 4 e 22 del D.lgs. n. 148/2015, in coerenza con le misure di sostegno precedentemente autorizzate.

Pertanto, i trattamenti in questione possono applicarsi anche a periodi precedenti al 1° gennaio 2024.

L’ulteriore periodo di CIGS concesso può estendersi fino a 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà o fino a 6 mesi in caso di crisi aziendale.

L’intervento di proroga, finalizzato al completamento dei piani di riorganizzazione aziendale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali e delle competenze aziendali, è limitato a una spesa di 63.300.000 euro per il 2024, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione occupazionale

Nel corso del 2024, continuerà a trovare applicazione la disposizione di carattere strutturale prevista dall’articolo 22-ter del D.Lgs. n. 148/2015.

La predetta disposizione normativa supporta le transizioni occupazionali al termine dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, attraverso l'implementazione di un ulteriore trattamento di integrazione salariale straordinaria.

Il trattamento, volto al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi, non ulteriormente prorogabili, in relazione alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale.

Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica

Nel 2024 non troverà più applicazione la disposizione dell’articolo 44, comma 11-ter, del D.lgs. n. 148/2015, in quanto non ulteriormente prorogata.

Questa normativa consentiva, nel biennio 2022-2023, di affrontare processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica tramite il trattamento straordinario di integrazione salariale.  

Come ogni hanno, l’ INPS, in qualità di ente gestore delle misure, ha illustrato le nuove disposizioni in materia con la circ. n. 4 del 5.01.2023.

Avv. Andrea Lucà - Fieldfisher