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Ministero del lavoro: FIS e facilitazioni nell’accesso all’assegno di integrazione salariale


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Con la circolare n. 3 del 16 febbraio 2022, il Ministero del lavoro interviene su di una serie di aspetti riguardanti il Fondo di integrazione salariale (FIS) interessato da diverse disposizioni della recente legge di bilancio 2022.

Avendo presente che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano anche solo un dipendente, non rientranti nel campo di applicazione della CIGO e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26, 27 e 40 del d.lgs. n. 148/2015), la circolare fornisce indicazioni e chiarimenti in merito a:

a)pagamento diretto da parte dell’Inps dell’assegno di integrazione salariale: la sede dell'INPS territorialmente competente può autorizzare, su espressa richiesta del datore di lavoro, il pagamento diretto da parte dello stesso INPS ove ricorrano serie e documentate difficoltà finanziarie del datore. Ciò in presenza dell’art. 39 del d.lgs. n. 148/2015, che conferma l’applicazione al FIS dell’art. 7, commi 1-4, del medesimo decreto legislativo che si occupa del chi paga l’assegno: il datore di lavoro che l’anticipa e poi conguaglia oppure l’Inps ? La circolare, alla luce della crisi pandemica e delle conseguenze che la medesima ha sulle realtà economico-finanziarie degli operatori economici, prevede che le difficoltà finanziarie del datore di lavoro, nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, potranno desumersi anche sulla base di una documentazione semplificata, ovvero di una relazione che, facendo riferimento al fatto notorio della crisi pandemica in atto, indichi le ricadute negative anche di natura temporanea sulla situazione finanziaria del singolo datore di lavoro. Il datore di lavoro richiedente potrà, quindi, limitarsi ad esplicitare le ricadute del contesto generale emergenziale sulla propria situazione economico-finanziaria, tale da determinare la situazione di difficoltà finanziaria;

b)richiesta dell’assegno di integrazione salariale: nell’ottica di una semplificazione delle modalità di presentazione dell’istanza per l’accesso all’assegno di integrazione salariale, in via transitoria ed eccezionale fino al 31 marzo 2022 nell’attuale contesto emergenziale, si può presentare l’istanza all’INPS secondo modalità semplificate, ossia anche in assenza della attestazione dell’avvenuto espletamento, in via preventiva, della comunicazione alle organizzazioni sindacali e questo, in particolare, con riferimento alle istanze presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 fermo restando che, comunque, l’informativa deve essere espletata e comunicata all’Istituto e che l’INPS potrà richiedere in sede di istruttoria l’integrazione dell’istanza su questo aspetto;

c) causali di giustificazione dell’assegno di integrazione salariale: la circolare assicura che, anche nella valutazione delle causali che legittimano il riconoscimento dell’assegno, si applicheranno i principi di semplificazione e snellimento delle procedure. La situazione di difficoltà del datore di lavoro - la circolare fa l’esempio, nel caso della causale ordinaria, alla mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato - potrà desumersi da una relazione che, alla luce della congiuntura economica e delle conseguenze economiche direttamente connesse all’emergenza epidemiologica, si limiti ad esplicitare le ricadute di tale contesto, coerentemente alla causale invocata, sulla situazione del singolo datore di lavoro. Limitatamente alla fase transitoria, coincidente con il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e in considerazione dell’ingresso di nuovi soggetti dal 1° gennaio 2022 nel campo di applicazione del FIS, si avrà, quindi, un affievolimento dell’onere del datore di lavoro circa la presentazione di ulteriore documentazione probatoria attestante la situazione di difficoltà economico-finanziaria.

Fonte: Min. Lav.