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Legge di bilancio : Le novità sul contratto di solidarietà


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Tra gli interventi in materia di lavoro contenuti nella Legge 30 dicembre 2021, n 234 (cd. “ Legge di bilancio 2022 ”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, assumono specifica rilevanza le novità introdotte sul contratto di solidarietà. 

In particolare, per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’art. 1, comma 199, lett. d), della Legge bilancio 2022, modificando l’art. 21, comma 5, D.Lgs. n. 148/2015, ha previsto la possibilità di individuare nei medesimi contratti una riduzione media oraria programmata fino all’80 per cento dell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati e, per ciascun lavoratore, una riduzione complessiva dell'orario di lavoro fino al 90 per cento dell’orario nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. 

Per comprendere meglio la portata delle predette novità introdotte dalla Legge di bilancio 2022, si analizza qui di seguito l’attuale disciplina del contratto di solidarietà di cui all’art. 21, comma 5, D.Lgs. n. 148/2015. 

La disciplina generale 

Il contratto di solidarietà è un istituto attraverso il quale, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, i lavoratori subiscono una riduzione del proprio orario di lavoro non superiore ad una determinata percentuale dell’orario di lavoro contrattuale, con la corresponsione ai medesimi lavoratori di un trattamento di integrazione salariale determinato tenendo conto del trattamento economico perso. 

A seguito della riforma degli ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. n. 148/2015, il contratto di solidarietà da istituto autonomo si configura come una delle tre causali dell'intervento straordinario di integrazione salariale. 

Il legislatore individua specifiche condizioni affinché possa farsi ricorso al contratto di solidarietà. 

A mente dell’art. 21, comma 5, primo periodo, D.Lgs. n. 148/2015, il contratto di solidarietà deve essere stipulato dal datore di lavoro mediante un accordo collettivo aziendale ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 

Le parti negoziali possono far ricorso al contratto di solidarietà direttamente, quale strumento per la gestione di una crisi aziendali, o nell’ambito di una procedura di riduzione collettiva del personale, ipotesi quest’ultima contemplata dall’art. 4, comma 5, L. n. 223/1991. 

L’esubero di personale, in relazione al quale viene sottoscritto tra le parti il contratto di solidarietà, deve essere quantificato e motivato nel contratto stesso.

Il datore di lavoro non può intimare licenziamenti per ragioni di carattere economico durante il contratto di solidarietà. Tuttavia, ai sensi dell’art. 4, comma 4, D.M. n. 94033/2016, nel corso del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di stipula di un contratto di solidarietà – al fine di consentire la gestione non traumatica degli esuberi di personale – è possibile attivare la procedura di licenziamento collettivo con la non opposizione dei lavoratori. L’art. 3 D.M. n. 94033/2016 precisa che:

  • il contratto di solidarietà non si applica nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili: a tale riguardo, nel caso di imprese rientranti nel settore edile, devono essere indicati nel suddetto contratto i nominativi dei lavoratori inseriti nella struttura permanente, distinguendo detti lavoratori da quelli addetti ai cantieri;
  • il ricorso al contratto di solidarietà non è ammesso per i rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati al fine di soddisfare le esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale;
  • per i dipendenti con rapporto di lavoro part-time è ammissibile l’applicazione dell’ulteriore riduzione di orario, qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro.

Al fine di incentivare l’utilizzo dello strumento in questione, l’art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 148/2015 prevede che, ai fini del computo della durata massima complessiva, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Rilevando al 50 per cento l’integrazione salariale concessa per i primi 24 mesi del contratto di solidarietà, il contratto di solidarietà può consentire di usufruire di un trattamento di sostegno al reddito per una durata complessiva di 36 mesi. 

Ai lavoratori coinvolti nell’accordo di solidarietà è riconosciuto un trattamento di integrazione salariale pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore e il limite previsto dall'orario contrattuale settimanale. 

La riduzione dell’orario di lavoro 

Nell’accordo sindacale, le parti negoziali stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro per tutti o per una parte dei dipendenti, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, anche tramite un suo più razionale impiego. La Legge di Bilancio 2022 è intervenuta su tale punto modificando:

  • i) la percentuale di riduzione media oraria dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà;
  • ii) la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro di ciascun lavoratore coinvolto. 

In particolare, per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la percentuale di riduzione media oraria dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà è stata innalzata dal 60 per cento all’80 per cento. 

L’applicazione della anzidetta modalità di calcolo consente, ad esempio, di coinvolgere nell’accordo di solidarietà taluni lavoratori con una riduzione anche superiore all’80% dell’orario di lavoro contrattuale ed altri lavoratori con una riduzione minore purché, nella media, venga rispettato il limite massimo dell’80 per cento di riduzione contrattuale con riferimento a tutti i lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà. 

Per ciascun lavoratore, poi, sempre per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro è stata innalzata dal 70 per cento al 90 per cento dell’orario nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato

La predetta regola consente, ad esempio, che l’attività lavorativa di alcuni lavoratori venga sospesa per una pluralità di giorni / settimane a condizione che per ciascun lavoratore l’orario di lavoro non subisca – con riferimento all’intero arco temporale per il quale il contratto di solidarietà è stipulato – una riduzione superiore al 90 per cento. 

L’accordo sindacale deve precisare:

  • quali sono le specifiche modalità di riduzione dell’orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana o al mese;
  • le modalità attraverso le quali il datore di lavoro, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto.

Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. In tutti i casi in cui la deroga comporti, invece, una maggiore riduzione di orario è necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà (art. 4 D.M. n. 94033/2016). 

Avv. Andrea Lucà - Fieldfisher