Con decreto interministeriale del 2 luglio 2024 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha informato le aziende che il termine di presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile per il biennio 2022-2023, già prorogato al 15 luglio 2024, e ulteriormente differito al 20 settembre 2024.
Nelle more, le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del Rapporto biennale possono produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2020/2021).
L'ulteriore proroga è stata disposta al fine di assicurare la corretta compilazione del modulo excel che, nonostante le recenti modifiche introdotte dal Decreto ministeriale 3 giugno 2024 volte alla semplificazione dell'adempimento, si è rivelata più complicata del previsto.
Per le annualità successive resterà confermato il termine ordinario del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.
L' adempimento - Le aziende con organici inferiori ai 50 dipendenti compilano il rapporto su base volontaria. Diversamente, le aziende pubbliche e private che occupano più di cinquanta dipendenti nel complesso delle proprie sedi, dipendenze ed unità produttive sono obbligate alla compilazione e invio del rapporto. Per quest'ultime è possibile redigere un rapporto unico, nel quale sono fornite le informazioni relative a tutti gli occupati. Le aziende con sede legale all’estero sono tenute a presentare il rapporto esclusivamente nel caso in cui abbiano in Italia una o più sedi, dipendenze o unità produttive che occupano, nel loro complesso, più di cinquanta dipendenti. In tale ipotesi viene presentato un unico rapporto, che fornisce le informazioni relative a tutti gli occupati presso le sedi, dipendenze o unità produttive situate in Italia. La presentazione del rapporto è effettuata da una delle sedi, dipendenze o unità produttive situate sul territorio italiano.
Le informazioni richieste vanno nel loro complesso a delineare un quadro che va ben oltre la pura e semplice situazione del personale riguardando processi di reclutamento e selezione del personale, così come le procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, nonché i criteri adottati per le progressioni di carriera. Le informazioni riguardano anche gli strumenti e le misure adottate in ambito lavorativo per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché le politiche aziendali intraprese per garantire un ambiente di lavoro inclusivo ( quindi l’adozione di strumenti di flessibilità dell’orario di lavoro ; strumenti di supporto alla genitorialità ; istituzione di figure di disability manager ove necessario) .
Laddove dall’ esame del rapporto venga ravvisata l’esigenza, i consiglieri regionali possono richiedere al datore di lavoro e agli enti eventualmente competenti, anche per tramite degli Ispettorati territoriali, ulteriori informazioni al fine di accertare eventuali discriminazioni.
Le sanzioni - In caso di mancato invio del rapporto , dopo la diffida ad adempiere entro 60 giorni da parte dell'Ispettorato, trovano applicazione le sanzioni previste per le inosservanze delle disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro ( art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 ). Le sanzioni partono da 515 € e possono arrivare sino a 2.580 € ma nei casi più gravi può essere disposta la revoca per un anno dei benefici contributivi fruiti dall' impresa. L' Ispettorato è inoltre chiamato a verificare la veridicità dei dati forniti e, in caso di rapporto mendace incompleto, applica una sanzione da 1.000 a 5.000 €.
Oltre alle sanzioni pecuniarie, il mancato invio preclude all'azienda l'ottenimento della certificazione della parità di genere e così la perdita di premialità nella partecipazione a gare di appalto e degli sgravi contributivi connessi.
Fonte: Min. Lavoro