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E' stata approvata la Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
Secondo l'articolo 50, per favorire l'autosufficienza dei richiedenti e ridurre le ampie divergenze esistenti tra gli Stati membri, è essenziale stabilire norme chiare sull'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro e provvedere a che tale accesso sia efficace, non imponendo condizioni che in pratica impediscono al richiedente la ricerca di un’occupazione, non limitando indebitamente l'accesso a specifici settori del mercato del lavoro o l'orario di lavoro di un richiedente e non fissando formalità amministrative irragionevoli.
I richiedenti che hanno un accesso efficace al mercato del lavoro e che sono stati autorizzati a risiedere solo in un determinato luogo dovrebbero poter cercare un'occupazione entro una distanza ragionevole da tale luogo. Ove previsto dal contratto di lavoro di un richiedente, gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare il richiedente a lasciare il territorio per svolgere mansioni di lavoro specifiche in un altro Stato membro conformemente al diritto nazionale. I test del mercato del lavoro utilizzati per dare priorità ai cittadini nazionali o ad altri cittadini dell'Unione, o a cittadini di paesi terzi e apolidi che risiedono legalmente nello Stato membro interessato, non dovrebbero ostacolare l'effettivo accesso dei richiedenti al mercato del lavoro e dovrebbero essere applicati senza ledere il principio della preferenza per i cittadini dell'Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni degli atti di adesione applicabili.
Inoltre, all’art.51 e 52, l'accesso al mercato del lavoro dovrebbe conferire al richiedente il diritto di cercare un'occupazione. È altresì possibile per gli Stati membri consentire ai richiedenti di esercitare un'attività autonoma.
Al fine di aumentare le prospettive di integrazione e l'autosufficienza dei richiedenti, è incoraggiato un accesso precoce al mercato del lavoro qualora la domanda sia verosimilmente fondata, segnatamente quando l'esame di tale domanda ha ricevuto priorità a norma del regolamento (UE) 2024/1348. Gli Stati membri dovrebbero pertanto considerare la possibilità di ridurre il più possibile tale periodo di tempo qualora la domanda sia verosimilmente fondata. L'accesso al mercato del lavoro non dovrebbe essere concesso o, se già concesso, dovrebbe essere ritirato ai richiedenti la cui domanda di protezione internazionale è verosimilmente infondata e per la quale si applica pertanto una procedura di esame accelerata, anche nei casi in cui il richiedente sia in possesso delle informazioni o dei documenti pertinenti relativi alla propria identità.
Una volta ottenuto l'accesso al mercato del lavoro, l’ art. 53 della direttiva prevede che i richiedenti dovrebbero aver diritto a un insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini nazionali dello Stato membro interessato. Le condizioni di lavoro dovrebbero contemplare quanto meno la retribuzione e il licenziamento, gli obblighi sanitari e di sicurezza sul luogo di lavoro, l'orario di lavoro, le ferie e i giorni festivi, alla luce dei contratti collettivi in vigore. Tali richiedenti dovrebbero anche beneficiare della parità di trattamento per quanto riguarda la libertà di associazione e di adesione a organizzazioni, l'istruzione e la formazione professionale, il riconoscimento delle qualifiche professionali e, per quanto riguarda i richiedenti occupati, la previdenza sociale. È possibile per gli Stati membri accordare la parità di trattamento anche ai richiedenti che sono lavoratori autonomi. Gli Stati membri sono tenuti ad adoperarsi al massimo per prevenire lo sfruttamento dei richiedenti o qualsiasi forma di discriminazione nei loro confronti sul luogo di lavoro sotto forma di pratiche di lavoro non dichiarato e altre forme di grave sfruttamento della forza lavoro.
Secondo la Direttiva, una volta ottenuto l'accesso al mercato del lavoro, uno Stato membro dovrebbe riconoscere le qualifiche professionali acquisite da un richiedente in un altro Stato membro nello stesso modo di quelle dei cittadini dell'Unione e dovrebbe prendere in considerazione le qualifiche acquisite in un paese terzo conformemente alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Andrebbero contemplate anche misure per risolvere efficacemente le difficoltà pratiche incontrate dai richiedenti nel far autenticare i loro diplomi, certificati o altri titoli stranieri, in particolare ove i richiedenti non possano fornire prove documentali e non possano sostenere le spese delle procedure di riconoscimento.
Fonte : Parlamento UE