Sulla Gazzetta ufficiale del 14 dicembre 2017, n. 291, è stata pubblicata la legge n. 179/2017, destinata ad entrare in vigore il 29 dicembre 2017.
La legge persegue una finalità generale: tutelare i lavoratori che segnalano la commissione di illeciti di cui sono venuti a conoscenza sul posto di lavoro, finalità la cui realizzazione risulta affidata ad una normativa distribuita su tre articoli.
Sulla disciplina recata dalla nuova legge che, in fase applicativa sarà facilmente fonte di questioni in primo luogo di interpretazione, pubblichiamo delle slides illustrative, utili anche perché danno conto di pronunciamenti giurisprudenziali recentemente intervenuti in materia (la sentenza della Cassazione n. 4125/2017 è riportata per esteso nel sito).
Passiamo ora ad analizzare le innovazioni introdotte dalla L. 30 novembre 2017, n. 179:
L’art. 1 sostituisce l’art. 54-bis del testo unico delle leggi sui rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni.
Ciò, nel caso della nuova legge, non significa che l’art. 54-bis riguardi solamente i dipendenti pubblici: difatti, viene espressamente previsto che la sua disciplina è applicabile anche ai dipendenti di enti pubblici economici, di enti di diritto privato a controllo pubblico ai sensi dell’art.2359 c.c. nonché ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della pubblica amministrazione.
L’art. 2 riguarda le ipotesi in cui le segnalazioni provengono da dipendenti o collaboratori operanti nel settore privato.
A tal riguardo, la legge inserisce i commi 2-bis/2-quater nell’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001.
Ciò comporta che i modelli di organizzazione e di gestione, previsti dal predetto decreto, dovranno prevedere specifiche discipline in merito ai canali di segnalazione degli illeciti, divieti di atti discriminatori e ritorsivi, sanzioni a carico di chi non rispetta le misure di tutela del segnalante ma anche a carico di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni infondate.
Il comma 2-quater, in particolare, commina la nullità di qualsiasi atto ritorsivo o discriminatorio a danno del segnalante e - in caso di applicazione di misure come sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti - addossa al datore di lavoro l’onere di provare che misure del genere”.. sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa”.
L’art. 3, infine, detta una disciplina comune in tema di obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico, e industriale.
A cura della Redazione di Lavorosì