Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 3.12.2020 la Legge 27 novembre 2020 n. 159 con cui è stato convertito, con modificazioni, il D.L. 125/2020.
Confermata la proroga per tutta la durata dello stato di emergenza, sino al 31 gennaio 2021, delle modalità semplificate di comunicazione dei nominativi dei lavoratori che svolgono la propria prestazione in modalità agile anche in assenza di accordi individuali.
Sempre in tema di smart working, perdura l’assenza di tutela per i lavoratori fragili che si trovano nell’impossibilità a svolgere la mansione assegnata in modalità agile.
Sino al 15 ottobre 2020, sulla scorta di quanto stabilito dal DL Agosto, i lavoratori fragili potevano contare sull’equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio. Nel contesto emergenziale l’ indennità riconosciuta dall' INPS per ricovero ospedaliero rappresentava una forma di sostegno per il lavoratore in condizione di fragilità.
A far data dal 16 ottobre sino al 31 dicembre 2020 è stato stabilito che “… i lavoratori fragili svolgono di norma la propria prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’assegnazione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto “.
In caso di incompatibilità delle mansioni con il lavoro agile, il lavoratore potrebbe trovarsi così privo della propria retribuzione durante il periodo di assenza. In alternativa, nella migliore delle ipotesi, sarebbe il datore di lavoro a doversi far carico del sostegno economico del proprio lavoratore.