È stata pubblicata, sulla GU n. 117 del 20 maggio 2022, la Legge 20 maggio 2022 n. 51, di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina ".
Bonus carburanti ( art. 2 ) - Con la conversione in legge del Decreto Ucraina il Bonus carburante viene esteso a tutti i datori di lavoro privati, compresi professionisti e studi professionali. Secondo la formulazione originaria alle aziende private veniva riconosciuta la facoltà di assegnare ai propri dipendenti dipendenti buoni benzina o titoli di acquisto analoghi gratuiti che non concorrevano alla formazione del reddito per l'ammontare di 200 euro per dipendente. Con la Legge 20 maggio 2022 n. 51 l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati per l’acquisto di carburanti , nel limite di 200 euro per lavoratore per 2022, non concorre alla formazione del reddito (art. 51, comma 3, del TUIR ).
Disposizioni in materia di integrazioni salariali ( art. 11 ) - Con il persistere della crisi ucraina e del conseguente aumento dei costi delle materie prime l' art. 11 della Legge 20 maggio 2022 n. 51 riconosce ulteriori periodi di integrazioni salariali :
- ai datori di lavoro rientranti nel campo della cassa integrazione ordinaria che hanno raggiunto i limiti massimi di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni già oggetto di deroga alle norme sulle durate massime, un ulteriore trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022;
- ai datori di lavoro dei settori turismo, stabilimenti termali, ristorazione, attività ricreative, parchi divertimenti e parchi tematici con organici sino a 15 dipendenti , che hanno raggiunto i limiti massimi di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni in deroga alle norme sulle durate massime, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.
Per i datori di lavoro dei settori siderurgia ; legno ; ceramica ; automotive e agroindustria che utilizzano la cassa integrazione sino al 31 maggio 2022 vengono esonerati dal pagamento del contributo addizionale.
Esonero contributivo per assunzione di lavoratori provenienti da imprese in crisi ( art. 12 ) - La legge 20 maggio 2022 n. 51 estende il campo di applicazione dell'esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2022, in favore dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di crisi presso il Ministero dello Sviluppo Economico. La decontribuzione, pari al 100% per 36 mesi nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, è ora applicabile anche alle assunzioni di lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei 6 mesi precedenti, ovvero di lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle suddette imprese. Nella nuova formulazione viene inoltre specificato che in caso di assunzione di lavoratori in NASp, il beneficio contributivo non è cumulabile con quello previsto per l'assunzioni di percettori dell' indennità di disoccupazione.
Fondi di solidarietà e staffetta generazionale ( art. 12 ter ) - L’articolo 12-ter introduce una nuova prestazione erogata dai fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS. I fondi potranno prevedere il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni, con contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.
Nuova proroga per i contratti di somministrazione ( art. 12 - quinquies ) - Il regime agevolato per la somministrazione viene prorogato dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2024. Sino a tale data nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato, l'utilizzatore può impiegare per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
Comunicazioni di avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali ( art. 12 - sexies ) - La Legge 21 marzo n. 51 specifica che la comunicazione preventiva di avvio attività non è riferita alle attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali di cui alla legge n. 233/2021.
Fonte : Gazzetta Ufficiale