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Le novità nella legge di conversione del Decreto Cura Italia


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La legge 24 aprile 2020 n.27  converte in legge il Decreto cura Italia, apportando diverse modifiche al testo iniziale dello stesso in vigore dal 17 marzo.

Le modifiche principali che riguardano gli aspetti previdenziali e lavoristici possono così sintetizzarsi:

Art.19: Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Il comma 1 dell’art. 19, nella nuova formulazione, è più preciso nello stabilire che le integrazioni salariali ordinarie COVID-19 possono intervenire “per una durata massima di nove settimane , per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020” e che altrettanto vale per gli assegni ordinari.

Viene riformulato il comma 2 nel quale, da una parte, non compare più la procedura di comunicazione preventiva e di consultazione delle organizzazioni sindacali e, dall’altra, trova conferma che i datori interessati a presentare la domanda di trattamento ordinario di cassa integrazione o di assegni ordinari con la causale COVID-19 sono esentati dall’applicazione dell’ art. 14 del d.lgs. 148/2015 (che, per quanto riguardala CIGO, richiede l’informazione e la consultazione preventiva delle organizzazioni sindacali).

All’art. 19 vengono aggiunti tre nuovi commi: 10-bis, 10-ter, 10-quater. Si tratta di disposizioni riguardanti i datori di lavoro con unità produttive nella “zona rossa”/ DPCM 1°marzo 2020 nonché i datori che hanno alle dipendenze lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni, i quali sempre con la causale COVID-19 possono chiedere tre mesi aggiuntivi di integrazioni ordinarie o di assegni ordinari. Lo stesso vale per il Fondo integrazione salariale (FIS), a favore dei datori di lavoro ad esso inscritti che occupano mediamente più di 5 lavoratori.

Art.19-bis: Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine

Il nuovo articolo, in considerazione della emergenza epidemiologica, consente ai datori di lavoro, che accedono ai trattamenti ordinari, agli assegni ordinari o alla cassa integrazione in deroga con la causale Covid-19 di stipulare contratti a termine, anche con scopo di somministrazione, nonostante l’attivazione di tali ammortizzatori.

Ciò in deroga ai divieti - previsti dagli artt. 20 , comma 1 lett.c), e dall’art. 32, comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 81/2015 - di stipulare contratti a termine quando è in atto la sospensione o la riduzione di attività con ricorso agli ammortizzatori sociali.

Altrettanto viene previsto dall’art. 19-bis per quanto riguarda la proroga dei contratti a termine.

Art.20: Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione

All’art. 20 la legge di conversione inserisce un comma 7-bis, rivolto ai datori di lavoro con unità produttive nella “zona rossa”/DPCM 1°marzo 2020 i quali alla data del 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario.

Tali datori di lavoro possono chiedere il trattamento ordinario CoVID-19 per il periodo aggiuntivo di 3 mesi.

Art. 22: Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga

A quanto già previsto dal testo iniziale del decreto legge in tema procedura sindacale e di accordi con le organizzazioni sindacali, la legge di conversione aggiunge la previsione che l’accordo sindacale non è necessario per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte alla emergenza epidemiologica.

Nella versione definita dalla legge di conversione, l’art. 22 fa riferimento all’ipotesi delle aziende plurilocalizzate, già considerata dal decreto interministeriale del 24 marzo, peraltro modificandone sostanzialmente la disciplina: ai datori di lavoro con unità produttive site in più Regioni o Province autonome la cassa in deroga è riconosciuta dal Ministero del lavoro (e non dalle Regioni come negli altri casi). Prima la competenza ministeriale era riconosciuta solo riguardo a datori di lavoro presenti in cinque Regioni o unità produttive.

All’art. 22 risultano aggiunti tre nuovi commi: 8-bis, 8-ter, 8-quanter.

Secondo tali commi, i datori di lavoro con unità produttive nella “zona rossa”/DPCM 1°marzo 2020 nonché i datori che hanno alle dipendenze lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni possono chiedere la cassa in deroga per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020.

I datori con unità produttive situate nelle Regioni Lombardia, Venero e Emilia Romagna e i datori di lavoro che, pur non avendo unità produttive in tali Regioni, hanno lavorato ivi residenti o domiciliati, possono conseguire trattamenti aggiuntivi di cassa in deroga per un periodo non superiore a quattro settimane.

ACDR