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DLgs 10 ottobre 2022 n 149 : Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro


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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 il DLgs 10 ottobre 2022 n. 149 di " attuazione della Legge 26 novembre 2021 n. 206, recante " delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonchè in materia di esecuzione forzata. " 

Alcune delle disposizioni contenute nel provvedimento del Governo riguardano anche il rito del lavoro. Vengono infatti inseriti all'interno del Codice di procedura Civile articoli riguardanti la trattazione delle controversie che hanno ad oggetto il licenziamento del lavoratore

In particolare l’art. 441-bis prevede che la trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto. 

Il successivo art. 441-ter dispone che le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo. 

Viene regolamentata anche la negoziazione assistita nelle controversie di lavoro attraverso l’inserimento dell’art. 2-ter nel DL 132/2014 (L. 162/2014).

La nuova procedura prevede la facoltà per le parti  di ricorrere alla negoziazione assistita senza l'intervento del tribunale ma con l'assistenza obbligatoria di professionisti. L’avvocato, quindi, alternativamente ad un consulente del lavoro, dovrà  affiancare le parti nel corso della procedura di negoziazione. 

La norma chiarisce che all'accordo viene riconosciuta la medesima efficacia di quelli sottoscritti in sede protetta e pertanto, al pari di quest'ultimi, resta sempre applicabile la disciplina codicistica dell’art. 2113, comma 4, che era propria delle transazioni sottoscritte nelle sedi protette.

Negoziazione assistita e cause di lavoro nella riforma del processo civile