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Negoziazione assistita e cause di lavoro nella riforma del processo civile


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L’obiettivo ambizioso del PNRR in materia di giustizia civile è quello “di abbattere la durata media dei processi civili di più del 40%”

Il disegno di legge delega per la riforma del processo civile ha ricevuto la prima approvazione in Senato il 21 settembre dopo la discussione avvenuta in Commissione Giustizia. 

Il Parlamento ha promulgato la legge 26 novembre 2021 n. 206 con cui è stata data delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi finalizzati a una riforma complessiva del processo civile i cui obiettivi sono “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio.” 

Nell’ottica sopra evidenziata, il Governo si dovrà, pertanto, attenere al testo che verrà deliberato per dare attuazione alla riforma che si propone di semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente la giustizia civile con l’obiettivo di alleggerire il carico processuale.

Tra le questioni afferenti alla riforma del processo civile si inserisce anche quella della negoziazione per le cause di lavoro di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c. fermo restando quanto disposto dall’art. 412 ter c.p.c. con riferimento alle modalità di conciliazione ed arbitrato. 

L' Esperienza Precedente : 

L’estensione o meno della negoziazione assistita alle cause di lavoro, negli ultimi anni, è stato argomento ampiamente dibattuto dagli esperti civilisti e dagli addetti ai lavori. 

Da un lato, c’era chi voleva valorizzare lo strumento conciliativo; dall’altro chi lo vedeva come un ulteriore adempimento, pressoché inutile che, anzi, non faceva altro che allungare i tempi della giustizia. 

La convenzione di negoziazione, che – lo si precisa - consiste in un accordo tra le parti finalizzato a risolvere in via amichevole la controversia, sino ad ora non ha incontrato limiti di materia, se non in caso di diritti indisponibili, come le cause per il riconoscimento di figli e i contenziosi di lavoro. 

Per quanto riguarda il rito del lavoro, la prima versione del DL n. 132/2014 prevedeva la possibilità di ricorrere in questo caso alla negoziazione con la sola assistenza degli avvocati, ma la successiva conversione in legge ha soppresso questa facoltà. 

La modifica introdotta dalla riforma Cartabia, quindi, ripercorre una strada che era già stata intrapresa e che potrebbe risolvere problemi pratici. 

Nella prassi, infatti, sono molti i casi in cui le controversie in materia di rapporti di lavoro subordinato vengono risolte tramite accordi conclusi dagli avvocati delle parti, i quali, nel confronto con i rispettivi clienti, possono individuare la soluzione migliorie e più ragionevole da destinare alla lite. 

Tuttavia, l’accordo raggiunto privatamente è privo della partecipazione del sindacato o della Direzione territoriale del lavoro e, in buona sostanza, resta invalido finché non riceve il relativo nulla osta. Un passaggio ulteriore che spesso rischia di ritardare la soluzione della lite. 

Ecco, quindi, che la negoziazione estesa al rito del lavoro potrebbe intervenire anche su questo punto e velocizzare tutto il processo conciliativo. 

La Legge delega : 

L’articolo 1 della richiamata Legge 26 novembre 2021, n. 206, entrata in vigore in data 24/12/2021, nell’ambito della Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione, tra l’altro stabilisce di:

“q) prevedere, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, senza che cio' costituisca condizione di procedibilita' dell'azione, la possibilita' di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonche', ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro, e prevedere altresi' che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilita' protetta di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile”. 

In questa logica, si inserisce l’estensione della negoziazione assistita alle controversie individuali in materia lavoristica, quale principale strumento di conciliazione insieme alla mediazione. 

Trattasi, alla luce della formulazione legislativa, di una facoltà e non di un obbligo, di cui le parti potrebbero beneficiare con l’assistenza, tra l’altro, oltre che di un di un avvocato anche di un consulente del lavoro. 

L’avvocato, quindi, alternativamente ad un consulente del lavoro, dovrà necessariamente affiancare le parti nel corso della procedura di negoziazione per raggiungere un accordo. 

Uno dei punti centrali dell’intervento contemplato dalla riforma è la volontà di superare il principio per cui i soli soggetti abilitati a supportare il lavoratore siano le commissioni di conciliazione, i sindacati e i giudici, gli unici che per ora possono dare valenza ad un accordo tra datore di lavoro e lavoratore. 

È tuttavia escluso che la negoziazione assistita possa costituire in questo caso condizione di procedibilità dell’azione. 

Questa novità, nell’ambito della riforma sulla giustizia che sta prendendo forma, andrebbe quindi ad aggiungersi a tutti gli interventi che intendono incentivare gli accordi finalizzati a risolvere in via amichevole le controversie. Come, per esempio, gli incentivi fiscali per chi ne fa uso o la possibilità di fruire in questi casi del gratuito patrocinio. 

Ma soprattutto, la novità non è tanto l’applicabilità di tale strumento al diritto del lavoro, quanto l’estensione, in caso di accordo, della disciplina dell’art. 2113, comma 4, che era propria delle transazioni sottoscritte nelle “sedi protette”. 

In altre parole, si concede agli avvocati (od ai consulenti del lavoro) di fornire assistenza nella negoziazione che, ove condotta con successo, produrrebbe gli effetti della sopra citata norma codicistica, prerogativa, quest’ultima, degli accordi dispositivi innanzi ad un soggetto terzo inteso come commissioni di conciliazione, enti certificatori, giudici, sindacato. 

Conculsioni : 

Dall’attuazione della riforma si possono ricavare due importanti elementi di novità. In primo luogo, estendere alla negoziazione assistita gli effetti di cui al comma 4 dell’art. 2113 c.c. significa anche prendere formalmente coscienza del ruolo dell’avvocato o del consulente del lavoro nell’ambito delle negoziazioni in materia giuslavoristica. In altre parole, si riconosce a queste figure professionali un ruolo decisivo nell’assistenza alle scelte consapevoli dei propri clienti. 

Il secondo aspetto è quello relativo a un passaggio concettuale della figura del lavoratore da “contraente debole”, che vede solo nel ruolo svolto dagli uffici pubblici e dei sindacati la tutela dei propri diritti rispetto al datore di lavoro, a un soggetto che si pone in una posizione maggiormente paritetica rispetto alla parte datoriale, nella misura in cui si fa assistere dai propri professionisti alla stessa stregua del c.d. contraente forte. 

Il quesito rispetto a queste nuove norme è se effettivamente raggiungeranno l’obiettivo prefissato; la risposta al quesito non può che essere parziale, nella misura in cui il successo o meno dell’impatto deflattivo e acceleratorio del contenzioso dipenderà anche da fattori estranei alle norme quali misure organizzative degli uffici e performance dei soggetti che muovo la “macchina giustizia”. 

Questo intervento normativo viene considerato centrale, nel piano di riforme post-pandemico poiché il giudizio civile, per le materie trattate, è il luogo in cui le contrapposte istanze di giustizia trovano composizione e conseguentemente generano effetti immediati sul mercato. 

Avvocato Cristiana Pilo - Fieldfisher