È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 , di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
Si tratta della disciplina di protezione dei whistleblowers, ovvero delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Le tutele sono estese a tutti coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti “facilitatori”, colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.
Tra i suoi contenuti vincolanti la direttiva prevede che la tutela sia riconosciuta anche in caso di segnalazioni o divulgazioni rivelatesi poi infondate, qualora il segnalante abbia avuto fondati motivi di ritenere che la violazioni fossero vere. La tutela cessa però nel caso in cui le segnalazioni infondate vengano accompagnate da dolo o colpa grave.
L’ Italia non è completamente a digiuno di tale disciplina. La Legge 179/2017, attuando quanto previsto a livello comunitario, ha introdotto infatti misure di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità, distinguendo due standard di tutela, uno più ampio per il settore pubblico (art. 54-bis, D. Lgs. n. 165/2001) e l’altro, per il settore privato, riconducibile essenzialmente all'ambito del D.Lgs. n. 231/2001 e della responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato prevista dal decreto legislativo( artt. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater ).
Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 intende rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità in materia di segnalazioni con l’estensione del campo di applicazione alle aziende private con una media di più di 50 dipendenti. Nella parte II dell’allegato allo schema di decreto vengono individuati settori, come quello finanziario, ritenuti particolarmente “ sensibili “, in cui la disciplina troverà applicazione a prescindere dalla soglia dell’organico aziendale mediamente occupato nell’anno precedente.
Novità riguardano anche i canali di segnalazione. Le aziende interessate dovranno predisporre canali interni di segnalazione in grado di garantire il massimo livello di riservatezza. Nelle aziende con meno di cinquanta dipendenti viene consentita solo la segnalazione interna escludendo la possibilità di ricorrere al canale esterno e alla divulgazione pubblica.
LE SEGNALAZIONI ESTERNE : IL RUOLO DI ANAC
Il decreto ammette la possibilità di segnalazioni esterne all’ ANAC a patto che sia stato utilizzato preventivamente il canale interno. La nuova disciplina considera praticabile il ricorso all’ Agenzia Nazionale Anti – Corruzione :
1. Laddove non sia previsto l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna oppure questo, anche se obbligatorio, non sia stato attivato o se attivato sia inattendibile sul piano delle garanzie della riservatezza ;
2. Laddove effettuata la segnalazione, questa non abbia avuto seguito o ci sia l’effettivo timore che possa determinare il rischio di ritorsione;
3. Laddove la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Le segnalazioni potranno essere effettuate tramite piattaforma informatica messa a disposizione da Anac o in forma scritta o orale (attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale), oppure se la persona lo richiede anche attraverso un incontro in presenza fissato in un tempo ragionevole.
L’Anac deve dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.
L’Anac potrà applicare sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 a 50.000 euro nei casi in cui vengano commesse ritorsioni o quando viene accertato che una segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza, oppure da 10.000 a 50.000 euro nel caso in cui Anac accerti che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni, e inoltre sono previste sanzioni da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.
Il decreto entrerà in vigore il 15 luglio 2023 e si applicherà a tutti i datori di lavori del settore pubblico e privato, a prescindere dall’adozione del modello organizzativo 231. Solo per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media pari fino a 249 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.
Redazione