È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Genarale n. 254 del 31.10.2025, il DL 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
Il provvedimento, in vigore dal 31 ottobre, interviene in modo organico sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro apportando modifiche al Testo unico (D.Lgs. 81/2008) e su altre norme in materia di vigilanza, formazione e prevenzione. Obbiettivo conclamato la riduzione significativa degli infortuni sul lavoro attraverso incentivi economici, formazione mirata e controlli diffusi.
Di seguito le principali misure adottate dal Governo :
Contribuzione ridotta per le aziende virtuose ( art. 1 ) – A partire dal 1° gennaio 2026, l’ INAIL è autorizzata a rivedere le aliquote di contribuzione di propria competenza in base all’ andamento infortunistico aziendale, secondo la logica del bonus / malus, per premiare le aziende che investono in sicurezza e penalizzare quelle con elevati indici di infortunio.
Dalla riduzione contributiva sono escluse le aziende che hanno riportato negli ultimi due sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Decreto impegna l’autorità giudiziaria a comunicare tempestivamente le sentenze definitive di condanna all’ INAIL. Analogo provvedimento è previsto per il settore agricolo
Rete del lavoro agricolo di qualità ( art. 2 ) – Nuovi e più stringenti requisiti vengono previsti per aderire alla rete del lavoro agricolo di qualità. Le imprese dovranno dimostrare l’assenza negli ultimi tre anni di condanne penali in materia di salute e sicurezza sul lavoro o sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi fiscali e contributivi.
Subappalti: focus dell’ Ispettorato ( art. 3, c.1 ) – Ai fini del rilascio dell’ attestato per l’ iscrizione alle “ liste di conformità INL “, l’ Ispettorato è chiamato a orientare la propria attività di vigilanza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto sia pubblico che privato.
Appalti e subappalti: arriva il badge digitale ( art. 3, c.2 ) – Viene introdotto un nuovo sistema elettronico di identificazione per tutti i lavoratori impegnati in appalti e subappalti sia nel settore pubblico che privato.
Il nuovo badge, obbligatorio per i dipendenti di imprese che operano nei cantieri edili, potrà essere esteso dal Ministero del Lavoro a ulteriori ambiti di attività a rischio elevato mediante decreto da adottare entro 60 giorni dall’ entrata in vigore del DL 31 ottobre 2025, n. 159.
Le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento già prevista dall’art. 18, c. 1, lett. u) , e dall’ art. 26, c. 8 del D.Lgs. 81/2008 e dall’art. 5 L. 136/2010. L
Nella nuova versione, la tessera, recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con il Sistema Informativo per l’ Inclusione Sociale e Lavorativa ( SIISL ).
Per i lavoratori assunti sulla base di offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera digitale è prodotta in automatico ed è precompilata, salvo le integrazioni del datore di lavoro.
Patente a crediti, decurtazione dei punti ( art.3, comma 4 ) – Previste nuove disposizioni in tema di sanzione e decurtazione dei crediti nella normativa della patente a crediti.
In particolare, in mancanza della patente o del documento equivalente, alle imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili , la sanziona amministrativa pari al 10 % del valore dei lavori è elevata da un minimo di 6.000 € ad un minimo di 12.000 €, non soggetta alla procedura di diffida.
Viene, inoltre, inasprita la decurtazione dei punti in caso di impego di lavoro irregolare con una decurtazione di 5 punti per ogni lavoratore irregolare a fronte di una decurtazione ante riforma di 1,2,3 punti a secondo degli effettivi giorni di lavoro in nero. Prevista poi una decurtazione aggiuntiva in caso di impeigo di lavoratori privi di permesso di soggiorno.
Subappalti : notifica preliminare ( art. 3, c.4, lett. c ) - Con la notifica preliminare di avvio dei lavori nei cantieri edili , contenente sino ad oggi il C.f. o partita Iva delle imprese operanti in cantiere, si dovrà specificare le imprese che operano in regime di subappalto.
Potenziamento INL ( art. 4 ) - Per gli anni 2026, 2027 e 2028, sono potenziati gli organici di vigilanza ordinaria e di vigilanza tecnica salute e sicurezza, con incremento della dotazione organica per le unità eccedenti. Inoltre, sono ulteriormente potenziati gli organici dell’Arma dei Carabinieri con nuove assunzioni in deroga.
Formazione mirata INAIL ( art. 5 ) – A decorrere dal 2026, 35.000.000 di euro trasferiti annualmente da INAIL al Fondo sociale per occupazione e formazione destinati a al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell’apprendimento esperienziale, nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e di istruzione e formazione tecnica superiore realizzati in modalità duale.
Le medesime risorse sono stanziate per promuovere iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
Formazione e aggiornamento RLS ( art. 5, c. 1, lett. d, punto 1 ) – Alle imprese con meno di 15 dipendenti viene esteso l’obbligo di aggiornamento periodico dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ( RLS ). La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza dell’attività svolta.
Il fascicolo elettronico del lavoratore ( art. 5, c. 1, lett. d, punto 2 ) – Viene previsto che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione vadano registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore, di cui all’ art. 15 del D.lgs. n. 150/2015, nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Tale attività, propedeutica alla programmazione della formazione in azienda da parte del datore di lavoro, dovrà essere considerata dagli organi di vigilanza ai fini della verifica degli obblighi di sicurezza.
Controlli su alcoolismo e tossicodipendenza ( art. 5, c.1, lett. e ) – Viene prorogato al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale devono essere rivisitate, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, le condizioni e le modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza;
DPI : obblighi di manutenzione ( art. 5, c.1, lett. g ) – Riformulando l’ art. 77, comma 4, lett. a) viene specificato che il datore di lavoro ha l’obbligo di mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d'igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante. Tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi.
Soggetti formatori: nuovo accreditamento ( art. 6 ) - Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.L., la Conferenza permanente Stato-Regioni, previa consultazione dell’ INAIL e delle parti sociali, dovrà ridefinire i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso le Regioni e le Province autonome, al fine di innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa,.
Rafforzamento del SIISL ( art. 14 ) – Il Decreto amplia da un lato le funzionalità del Sistema Informativo per l’ inclusione Sociale e Lavorativa, dall’ altro rafforza il ruolo fulcro della piattaforma nell’erogazione delle politiche attive come strumento per facilitare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro.
Dal 1° aprile 2026 per i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze vige l’obbligo di pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul SIISL, fermo restando l’obbligo di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Analogo obbligo viene introdotto per le Agenzia per il Lavoro che dovranno pubblicare tutte le ricerche di lavoro da loro gestite. Viene anche data loro la possibilità di accedere, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei alle posizioni pubblicate.
Sempre a partire dal 1° aprile 2026, le comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro di cui all’ art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 potranno essere effettuate anche tramite il sistema SIISL.
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