Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309/2021, il DL 30 dicembre 2021, n. 229 ,recante "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”, introduce a stretto giro nuove e ulteriori misure di contenimento del coronavirus SARS-CoV-2 dopo appena sei giorni dal DL 24 dicembre 2021 n. 221 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza.
Super green pass – A partire dal 10 gennaio e fino al termine dello stato di emergenza il Green Pass rafforzato, ossia quello ottenibile in caso di vaccinazione o guarigione, viene esteso ad una serie di attività: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto. Inoltre anche l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto (compreso il trasporto pubblico locale o regionale) vengono sottoposti al regime del Super Green Pass: dunque soltanto i vaccinati potranno usufruirne.
Capienze – E’ previsto che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso: la misura riguarda ovviamente anche stadi e campi sportivi.
Quarantena - Nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione (nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo), a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 non si applica più la quarantena precauzionale: per loro è però obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso ed effettuare (solo qualora sintomatici) un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno dopo l’ultima esposizione al caso.
Pertanto i lavoratori in auto sorveglianza potranno recarsi al lavoro, ma con le dovute precauzioni dovranno indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni da quando hanno avuto il contatto a rischio, ed effettuare un tampone antigenico o molecolare alla comparsa dei primi sintomi del Covid. Se sono asintomatici, al quinto giorno dall’esposizione potranno effettuare un tampone antigenico o molecolare.
Fonte: Gazzetta Ufficiale