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DL 28 ottobre 2020, n. 137 - Decreto Ristori in Gazzetta Ufficiale


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È stato pubblicato sulla G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020 il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori), che introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all’epidemia da COVID-19.

Tra le misure previste dal D.L. 137 del 28 ottobre 2020 ( cd. Decreto Ristori ) in materia giuslavoristica si segnalano: 

Cassa Integrazione: Previste ulteriori 6 settimane di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19. Andranno utilizzate tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 e potranno essere riconosciute sia ai datori di lavoro ai quali sia stata già interamente autorizzata la seconda tranche di 9 settimane ( art. 1, c. 2, del DL 104/2020 – cd. Decreto Agosto ), sia ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle chiusure disposte con DPCM 24 ottobre 2020 per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Lavoro agile: Con una modifica all’art. 21-bis del Decreto Agosto potranno accedere allo smart working il genitore lavoratore dipendente con figlio minore di anni 16 (nella versione precedente era 14 anni ) posto in quarantena. Un ulteriore novità permetterà l’accesso al lavoro agile anche in ipotesi di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Congedo straordinario: Ad essere ampliate sono anche le ipotesi di congedo straordinario utilizzabile laddove la prestazione non possa essere svolta in modalità agile. Vengono previste ipotesi di astensione dall’attività lavorativa per uno dei genitori, alternativamente all’altro, per tutto il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio o per il periodo di durata dell’attività didattica in presenza. Il congedo è riconosciuto senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto;

Esonero contributi alternativo: Esonero contributivo alternativo alla CIG Covid-19, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di cassa già fruite nel mese di giugno 2020;

Blocco licenziamenti: Viene prorogato fino al 31 gennaio 2021 il blocco dei licenziamenti e con esso le ipotesi di esclusione riconducibili cessazione attività, fallimento e accordo collettivo aziendale;

sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, con versamento in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Contributo a fondo perduto per partite IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020, dei settori oggetto delle misure restrittive disposte con il DPCM del 24 ottobre 2020, individuati mediante codice ATECO. Previsto un importo variabile tra il 100 e il 400% di quanto previsto in precedenza con un massimale di 150.000 euro.

• Istituiti diversi fondi per il sostegno dei settori maggiormente colpiti dalle restrizioni. 100 milioni di euro per il Fondo destinato al sostegno dei settori spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo; 400 milioni per agenzie di viaggio e tour operator; 50 milioni per editoria, fiere e congressi ; 350 milioni di euro per filiere dell’export ; 50 milioni di euro a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

ACDR